I diritti dei nonni nei confronti dei nipoti
La presenza dei nonni nell'educazione e nella crescita dei nipoti: l'importanza e la conoscenza delle proprie origini
La Legge prevede dei diritti, ma anche dei doveri, in relazione al rapporto nonni-nipoti.
La Legge 8 febbraio 2006, n. 54 ha riformulato l’art. 155 c.c. introducendo il principio secondo cui "anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".
E’ stata, così, implicitamente sancita l’importanza della figura dei nonni nell'educazione e nella crescita dei nipoti, applicandosi tale norma a tutti i giudizi relativi alla crisi familiare (separazione, divorzio, interruzione di convivenza).
Ai genitori è stata, pertanto, impedita l’arbitraria preclusione ai propri figli di una regolare frequentazione con i nonni, salvo non venga concretamente dimostrato che la presenza dei nonni nella vita dei nipoti sia per loro pregiudizievole.
L’art. 315-bis c.c., introdotto dalla Legge 10 dicembre 2012, n. 219, prevede che "il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti".
Ciò assume valore di principio generale applicabile a qualsiasi contesto familiare a prescindere dalla rottura dell’unione tra i genitori.
L’articolo 317-bis c.c., successivamente introdotto con Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 stabilisce che "gli ascendenti hanno diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni" e che "l’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore stesso".
Ai nonni è stato, così, riconosciuto il diritto di avere e mantenere una serena e regolare frequentazione con i nipoti ed anche di agire in giudizio per tutelare tale rapporto, sempre nel precipuo interesse dei nipoti stessi .
Pertanto, i nonni che si vedono privati del rapporto con i propri nipoti potranno rivolgersi al Tribunale per i Minorenni del luogo in cui risiedono questi ultimi, chiedendo la corretta regolamentazione delle frequentazioni e degli spazi di visita con i nipoti e, nelle ipotesi più gravi, l’assunzione di provvedimenti incisivi e limitativi nei confronti dei genitori che ostacolano una regolare frequentazione e partecipazione affettiva dei nonni nella vita dei nipoti. Trattandosi di questioni attinenti la vita di minori, i provvedimenti assunti dal Giudice terranno necessariamente in considerazione e tuteleranno il supremo interesse degli stessi.
Nulla è mutato, invece, circa l’eventuale intervento dei nonni nei procedimenti di separazione, divorzio, affidamento e regolamentazione del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio. La riforma ha, infatti, stabilito un procedimento autonomo di competenza del Tribunale per i Minorenni e non ha previsto l’intervento dei nonni nei procedimenti di separazione, divorzio e interruzione di convivenza.
Riconosciuto il diritto, discende altresì un obbligo in capo ai nonni: se da un lato si riconosce l’importanza della vita di relazione nonni-nipoti, dall'altro viene previsto anche l’obbligo per i nonni di contribuire, laddove necessario, al mantenimento dei nipoti.
L’art. 316-bis c.c. (sempre introdotto dal D. Lgs. n. 154/2013) prevede, infatti, l’obbligo per i nonni (e gli altri ascendenti) di offrire il proprio contributo economico quando entrambi i genitori non siano in grado di farlo.
Un obbligo che verrà imposto solo se vi sia un'oggettiva insufficienza di mezzi, ossia una reale incapacità da parte di entrambi i genitori a far fronte ai propri impegni economici nei confronti della prole: tale previsione normativa trova fondamento nella solidarietà familiare e nella necessità di tutelare il minore, tuttavia il ruolo dei genitori rimane primario come solo sussidiario quello degli ascendenti.
La Legge 8 febbraio 2006, n. 54 ha riformulato l’art. 155 c.c. introducendo il principio secondo cui "anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".
E’ stata, così, implicitamente sancita l’importanza della figura dei nonni nell'educazione e nella crescita dei nipoti, applicandosi tale norma a tutti i giudizi relativi alla crisi familiare (separazione, divorzio, interruzione di convivenza).
Ai genitori è stata, pertanto, impedita l’arbitraria preclusione ai propri figli di una regolare frequentazione con i nonni, salvo non venga concretamente dimostrato che la presenza dei nonni nella vita dei nipoti sia per loro pregiudizievole.
L’art. 315-bis c.c., introdotto dalla Legge 10 dicembre 2012, n. 219, prevede che "il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti".
Ciò assume valore di principio generale applicabile a qualsiasi contesto familiare a prescindere dalla rottura dell’unione tra i genitori.
L’articolo 317-bis c.c., successivamente introdotto con Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 stabilisce che "gli ascendenti hanno diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni" e che "l’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore stesso".
Ai nonni è stato, così, riconosciuto il diritto di avere e mantenere una serena e regolare frequentazione con i nipoti ed anche di agire in giudizio per tutelare tale rapporto, sempre nel precipuo interesse dei nipoti stessi .
Pertanto, i nonni che si vedono privati del rapporto con i propri nipoti potranno rivolgersi al Tribunale per i Minorenni del luogo in cui risiedono questi ultimi, chiedendo la corretta regolamentazione delle frequentazioni e degli spazi di visita con i nipoti e, nelle ipotesi più gravi, l’assunzione di provvedimenti incisivi e limitativi nei confronti dei genitori che ostacolano una regolare frequentazione e partecipazione affettiva dei nonni nella vita dei nipoti. Trattandosi di questioni attinenti la vita di minori, i provvedimenti assunti dal Giudice terranno necessariamente in considerazione e tuteleranno il supremo interesse degli stessi.
Nulla è mutato, invece, circa l’eventuale intervento dei nonni nei procedimenti di separazione, divorzio, affidamento e regolamentazione del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio. La riforma ha, infatti, stabilito un procedimento autonomo di competenza del Tribunale per i Minorenni e non ha previsto l’intervento dei nonni nei procedimenti di separazione, divorzio e interruzione di convivenza.
Riconosciuto il diritto, discende altresì un obbligo in capo ai nonni: se da un lato si riconosce l’importanza della vita di relazione nonni-nipoti, dall'altro viene previsto anche l’obbligo per i nonni di contribuire, laddove necessario, al mantenimento dei nipoti.
L’art. 316-bis c.c. (sempre introdotto dal D. Lgs. n. 154/2013) prevede, infatti, l’obbligo per i nonni (e gli altri ascendenti) di offrire il proprio contributo economico quando entrambi i genitori non siano in grado di farlo.
Un obbligo che verrà imposto solo se vi sia un'oggettiva insufficienza di mezzi, ossia una reale incapacità da parte di entrambi i genitori a far fronte ai propri impegni economici nei confronti della prole: tale previsione normativa trova fondamento nella solidarietà familiare e nella necessità di tutelare il minore, tuttavia il ruolo dei genitori rimane primario come solo sussidiario quello degli ascendenti.
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