I genitori non possono richiedere la trasfusione selettiva al figlio


Le convinzioni dei genitori non possono porsi in contrasto all'interesse del minore alla salute, per la tutela della quale si procede alla nomina del curatore speciale
I genitori non possono richiedere la trasfusione selettiva al figlio

Un bambino di due anni è affetto da una malattia che rende necessario un «intervento chirurgico salvavita di connessione dell'arteria polmonare destra dell'aorta ascendente, intervento che potrebbe comportare trasfusioni di sangue ed emoderivati».

I genitori del minore rifiutano il consenso all’intervento chirurgico rispetto all’evenienza della trasfusione motivando con la «non certezza della provenienza del sangue di eventuali trasfusioni da donatori non vaccinati anti Covid 19, deducendo» motivi di ordine religioso peraltro risultati inconferenti rispetto alla documentazione ufficiale disponibile sul punto, dal momento che nel «documento 21 dicembre 2021 della Congregazione Dottrina e Fede», citato dai genitori, «non si parla di obiezione di coscienza».

Il caso finisce dinanzi al Tribunale di Modena, Ufficio del Giudice tutelare, il quale viene anzitutto chiamato a decidere in ordine al contrasto tra il diritto alla libertà religiosa (la quale non dipende esattamente dal contenuto dei documenti ufficiali delle autorità religiose, ma dal sentimento religioso stesso così come liberamente espresso) e il diritto alla salute del minore, il quale, per effetto del rifiuto dei genitori, si trova impossibilitato a ricevere le cure mediche indispensabili non solo al recupero della sua condizione di salute ma, probabilmente, alla sua stessa sopravvivenza.

A quest’ultimo proposito, nel caso di specie, le rimostranze dei genitori riguardavano anche i profili sanitari, ritenendo i genitori del minore che «eventuali trasfusioni di sangue proveniente da donatori non vaccinati anti Covid 19» eventualmente da loro stessi individuati «impedirebbe l'inoculazione nel minore di tessuto ematico contenente farmaco la cui sperimentazione evidenzia» sempre a dire dei genitori «un marcato numero di complicanze cardiovascolari»;

Anche sotto questo profilo l’argomento si mostra debole alla luce del fatto che, come rilevato dal Giudice, «la vaccinazione anti Covid 19 del donatore non costituisce rischio per il ricevente» risultando che "non c'è nessuna differenza tra il sangue di vaccinati e quello dei non vaccinati" avuto anche riguardo al fatto che «la comunità scientifica in maggioranza reputa non verosimile che una trasfusione trasmetta una quantità significativa dell'mRna vaccinale a della proteina Spike, l'uno distrutto dall'organismo dopo pochi giorni, l'altra dopo la vaccinazione».

Sulla base di queste argomentazioni il Giudice di Modena ha definito il ricorso che la Direzione sanitaria della struttura che ha accolto il minore per l’esecuzione dell'indifferibile intervento ha presentato allo scopo di superare l’ostacolo frapposto dai genitori del minore stesso.

Giova precisare come gli argomenti azionati dai genitori non siano invalidi in astratto, potendo essere utilizzati da adulti in grado di autodeterminarsi rispetto a trattamenti sanitari ad essi destinati e rispetto ai quali la scelta del rifiuto è insindacabile a prescindere dalle motivazioni che la sorreggono: il consenso al trattamento sanitario è infatti “informato” dal medico al paziente e non viceversa, non dovendo il paziente rendere conto delle ragioni per le quali rifiuta un trattamento; diverso è il caso in cui il consenso venga negato rispetto ad un altro soggetto del quale si abbia la responsabilità della cura in termini di assistenza morale e materiale, non potendosi evidentemente permettere, proprio in ossequio alla garanzia di libertà di manifestazione del pensiero, che convinzioni personali di alcuni soggetti producano conseguenze su altri, addirittura procurando ad essi la rinuncia ad un bene essenziale come la salute; e ciò, a maggior ragione, non può evidentemente essere consentito laddove il soggetto sia giuridicamente incapace e per questo motivo affidato alla responsabilità di altri.

Inoltre, nel nostro ordinamento, la legge 21 ottobre 2005, n. 219 ("Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”) prevede al Capo III – Disposizioni riguardanti le associazioni e federazioni di donatori di sangue, art 7. (Associazioni e federazioni di donatori) – che «Lo Stato riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti». E l’anonimato della donazione impedirebbe comunque la selezione del sangue rispetto al criteri proposto dai genitori resistenti.

Per tali motivi correttamente il Giudice ha ritenuto il «rifiuto dei genitori alle cure proposte» non giustificato, accogliendo il ricorso dell’azienda sanitaria e nominando un curatore speciale anche al fine della prestazione del consenso informato al trattamento medico, disponendo che il minore «sia sottoposto a intervento chirurgico di connessione dell'arteria polmonare destra dell'aorta ascendente con eventuali trasfusioni di sangue ed emoderivati di provenienza a scelta dell'ospedale».

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di Giuseppe Mazzotta

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