I provvedimenti presidenziali


Su cosa si fonda il provvedimento presidenziale. Sufficienti le dichiarazioni dei redditi? L'obbligo di disclosure
I provvedimenti presidenziali
Ai sensi dell’art. 706 cp. 3 cpc in sede di separazione e ai sensi degli artt. 4 e 5 L. n. 898/70 in sede di divorzio vi è l’obbligo a carico dei coniugi o, ex coniugi, di depositare le ultime dichiarazioni dei redditi.
I provvedimenti temporanei ed urgenti emessi in sede di udienza presidenziale si fondano su tali documenti per quanto vi sia una sempre più forte esigenza dei Giudici di fondare le decisioni seppur provvisorie anche su altri elementi in grado di identificare la capacità patrimoniale degli stessi. Ecco perché la giurisprudenza conferma che "ai fini della previsione e della conseguente determinazione dell’assegno per il contributo al mantenimento dei figli, alla documentazione fiscale delle parti non può attribuirsi un’efficacia probatoria privilegiata, atteso che le dichiarazioni dei redditi, in quanto documento tipicamente fiscale, non possono assumere valore vincolante per il Giudice nell’ambito di controversie relative a rapporti diversi dal contenzioso tributario. Il Giudice è, quindi, tenuto a fondare il proprio convincimento su altre risultanze probatorie" Trib. Savona, 12 agosto 2015. Così sempre riferendosi alle dichiarazioni dei redditi pressochè costante giurisprudenza afferma che "non rivestono valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderli, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie" (Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2006, n. 9876; Cass., sez. I, 17 febbraio 2011, n. 3905).
I dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi non sono sempre sufficienti per comprendere la reale capacità economica dei coniugi in quanto in esse non vi rientrano tutti i redditi o vi rientrano solo in percentuale. Le dichiarazioni dei redditi non comprendono l’aspetto patrimoniale che riguarda i mobili (registrati e non) o tutti gli immobili; vi sono redditi che non vengono inseriti in dichiarazioni quali per esempio le rendite esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche o i redditi soggetti a ritenuta alla fonte, le rendite erogate dall’Inail per invalidità permanente o morte, le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili. Non vi rientrano i redditi di capitale assoggettati alla fonte quali interessi sui conti correnti, i redditi da lavoro socialmente utile, gli interessi sui titoli di Stato. Così le plusvalenze derivanti da partecipazioni non risultano nella dichiarazione dei redditi perché soggette ad imposta sostitutiva. Così i dividenti derivanti da partecipazioni qualificate in società con sede in Italia concorrono nella formazione del reddito nella misura di meno del 50% del loro ammontare mentre le partecipazioni non qualificate in società con sede sempre nello Stato italiano non vengono inserite nelle dichiarazioni dei redditi in quanto sono soggette a ritenuta alla fonte.
A questo si aggiunga tutta la realtà difficilmente documentabile fiscalmente quale il lavoro in nero, i proventi in nero le convivenze non ufficializzate per non vedersi togliere o aumentare il mantenimento.
Ne è nata quindi una nuova prassi presso alcuni Tribunali italiani che ha posto a carico dei coniugi un obbligo di dichiarare al giudice la consistenza dei rispettivi redditi e patrimoni (c.d. obbligo di disclosure) prima dell'udienza presidenziale. Di fatto i coniugi devono fornire una serie di documenti e dati ulteriori rispetto alle dichiarazioni di redditi, che permettono di ricostruire un quadro più completo del tenore di vita reale che hanno vissuto in costanza di matrimonio, o durante la separazione, o dopo il divorzio che permetta di comprendere le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi e l’effettiva aumento o riduzione di tali capacità patrimoniali e reddittuali supposte o lamentate.
Dapprima il Tribunale di Roma nel 2012 ha accolto la prassi che i coniugi devono depositare una serie di documenti fiscali e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove andranno indicate le seguenti circostanze:
a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (retribuzioni, redditi da lavoro autonomo, pensioni, canoni da locazione, ecc.);
b) redditi complessivi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ulti-mi sei mesi;
c) proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia (abitazione, uffici, negozi, ter-reni edificabili, etc.), l’anno di acquisto, l’ubicazione, la superficie e la destinazione (se rimasti nella disponibilità, se abitati da componenti del nucleo familiare, se concessi in godimento a terzi e l’eventuale corrispettivo mensile);
d) proprietà di beni mobili registrati e in particolare: autovetture (da elencare singolarmente indi-cando il tipo e l’anno di acquisto); imbarcazioni da diporto con l’indicazione della tipologia (a vela o a motore) e della lunghezza; aeromobili;
e) collaboratori domestici indicando la retribuzione mensile corrisposta;
f) spese per mutui e finanziamenti con l’indicazione della rata mensile dovuta, dell’anno di eroga-zione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi, iscrizione di figli a scuole od università private.
In caso di omesso, incompleto, non veritiero o erroneo adempimento a tale obbligo il giudice valuterà tale comportamento sia come argomento di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c. sia ai fini del pagamento delle spese processuali ed ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

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di Avv. Paola Franchini

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