Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiariscono in via definitiva gli specifici casi di deroga alla forma scritta nel contratto di locazione
La prima disciplina organica dei contratti di locazione di immobili urbani ad uso abitativo è intervenuta con legge 27 luglio 1978, n. 392, volta alla determinazione legale del contratto con specifico riferimento al canone di locazione, calcolato in base a parametri oggettivi e sostanzialmente sottratto alla libera negoziazione delle parti. La divaricazione tra l'indirizzo della legge e quello del mercato ha prodotto la conseguente tendenza ad una diffusa evasione fiscale, frutto di accordi aventi ad oggetto canoni di locazione di ammontare non dichiarato in contratto o, più semplicemente, inseriti nel quadro di rapporti stabiliti e mantenuti di fatto, in assenza di un contratto scritto e basati su accordi meramente verbali. Il legislatore è allora tornato sull'argomento negli anni '90: con il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, dettato in materia di «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica» ove si prevedeva che una libera pattuizione del corrispettivo della locazione a fronte di un raddoppio della durata minima del contratto, da quattro ad otto anni; con la legge 431 del 1998 il legislatore si staccava, poi, definitivamente dall'equo canone imposto dalla legge, nell'intento di armonizzare le esigenze fiscali con le tendenze del mercato immobiliare. Quest'ultima legge, al comma 4 dell'art. 1, prevede che per «la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta»: insomma affitti più cari ma non più "in nero". A tal proposito la stessa legge, poco più avanti, prevede anche, all'art. 13, 1° comma che «E' nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato». Al 4°comma si prevede che «sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito» prevedendosi, tuttavia, al 5° comma che «il conduttore può altresì richiedere (...) che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2», ossia che venga sanata la nullità prodottasi quando il locatore abbia «preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 17/09/2015, n. 18214)» in assenza di contratto scritto: in tali casi il giudice «determina il canone dovuto». In conclusione la legge prevede una nullità radicale per un caso, e una nullità, in certo qual modo, condizionata, in un altro, con il rischio di quelle estensioni dell'una o dell'altra interpretazione, in giudizi diversi sulle stesse ipotesi, che hanno, infatti, portato alla necessità di una pronuncia della Cassazione, giunta con la sentenza 17/09/2015, n. 18214, a Sezioni Unite, volta a dirimere definitivamente un contrasto giurisprudenziale, sentenza che, proprio a questo proposito, rileva come la legge «deroga ai principi generali della insanabilità del contratto nullo» riconoscendo al «al conduttore la possibilità di esperire una specifica azione finalizzata alla sanatoria del rapporto contrattuale di fatto venutosi a costituire in violazione di una norma imperativa. Ma proprio la portata eccezionalmente derogatoria ad un principio cardine dell'ordinamento (i.e. la insanabilità del contratto nullo) non consente un'interpretazione della norma diversa da quella rigorosamente letterale», mentre «nel caso in cui tale forma sia stata concordata liberamente tra le parti (o addirittura voluta dal conduttore), torneranno ad applicarsi i principi generali in tema di nullità». Il vincolo di forma del contratto di locazione risponde ad esigenze di certezza dell'esistenza e del contenuto del contratto, della volontà delle parti, della possibilità di controllarne il contenuto nell'interesse pubblico, di trascrizione a fini di pubblicità e di opponibilità a terzi. La forma scritta, dice ancora la Corte, è allora «ad essentiam, limitando, peraltro, la rilevabilità della nullità in favore del solo conduttore» con una speciale tutela nel caso in cui esso si sia visto imporre un rapporto di locazione in forma solo orale, da un proprietario che abbia abusato della propria posizione dominante all'interno di un asimmetrico rapporto contrattuale.
L’ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano. Diritto interno e sovranazionale
<br />nel quadro della giurisprudenza di merito e di legittimità
Anche per la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, la pratica di maternità surrogata fonda il legittimo allontanamento del bambino dalla coppia comittente
Il coniuge divorziato ha diritto a conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio salvo la prova che vi abbia effettivamente contribuito
Il coniuge onerato dell'assegno divorzile può esserne definitivamente esonerato ove dimostri la costituzione di nuova famiglia da parte dell'ex coniuge beneficiario
La tutela della vita privata e familiare è struttura portante della Convenzione Europea per i Diritti dell’uomo. I riflessi in Europa e in Italia del caso americano
E' necessario il consenso di entrambi i genitori alla diffusione online di immagini e contenuti dei figli infraquattordicenni e la tutela anche nei confronti dei terzi
Stop alla trascrizione in Italia degli atti dello stato civile di Stati che all’estero riconoscono la qualità di genitori a chi abbia praticato la maternità surrogata
Il matrimonio contratto in presenza di riserva mentale e la disciplina codicistica che prevede tassativamente le cause di nullità. Differenza con il diritto canonico
La bigenitorialità non si identifica con il mero riparto a metà dei tempi di frequentazione ma richiede, anche attraverso restrizioni al genitore, la tutela del minore
La differenza tra bi-genitorialità intesa come mera non ingerenza dei genitori tra loro e co-genitorialità nella prospettiva della collaborazione in favore della prole
L'affido condiviso quale regime preferenziale per i figli di coniugi separati o divorziati, purché la conflittualità tra di essi non pregiudichi l'interesse del minore
Nella determinazione dell'indennità da licenziamento illegittimo il Giudice tiene conto, maggiorandola, dei carichi famigliari del lavoratore ingiustamente licenziato
La casa famigliare è assegnata al coniuge convivente con la prole nell'interesse esclusivo della medesima e non costituisce componente dell'assegno di mantenimento
La co-genitorialità garantisce al minore il diritto di frequentare i genitori nel quadro di una collaborazione tra di essi che coinvolge anche il genitore convivente
Sono ragioni famigliari meritevoli di protezione quelle vantate dai genitori del proprietario deceduto di un telefono Apple rispetto ai dati personali contenuti in esso
Spese scolastiche e sanitarie si considerano ordinarie ove risultino certe nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli di tempo più o meno ampi
La violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale può tradursi in un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., alla salute, all’onore o alla dignità dell’altro coniuge
L'equilibrio tra le esigenze di tutela di tutti i soggetti coinvolti nella PMA impedisce di rivedere, in sede di impianto, il consenso prima prestato alla fecondazione
Cure mediche errate e danno estetico nel soggetto minorenne. L'onere della prova, rispetto anche all'invalidità temporanea, durante gli interventi di recupero del danno
Il Parlamento introduce un sostegno economico alle famiglie con figli, anche se maggiorenni, e presta specifica attenzione a quelle che presentano particolari necessità
La circolare INPS del 25 marzo 2021 contiene prime informazioni in materia, cui seguiranno le indicazioni operative contenute in una circolare di prossima pubblicazione
Le spese dirette ad assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio costituiscono un contributo per il di lui mantenimento, rientrando così nell'art. 156 del c.c.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione decideranno se l'assegno divorzile va escluso in caso di nuova famiglia anche senza la coabitazione tra ex coniuge e il terzo
In caso di azione per bullismo rilevano il soggetto passivo, l'onere della prova, il danno risarcibile, patrimoniale, biologico, morale ed eventuale personalizzazione.
Risarcito il paziente per le conseguenze, sulla sua vita e su quella della sua famiglia, degli effetti indesiderati del farmaco di Pfizer Italia con carente informativa
Rispetto alle c.d. “truffe affettive”, condotte che fingono amore per estorcere denaro, è opportuno richiedere l'amministrazione di sostegno anziché l’inabilitazione
Nel procedimento per divorzio congiunto o per separazione consensuale i coniugi possono concordare l'immediato e diretto trasferimento della proprietà di beni immobili
Caratteristiche del ruolo dello psicologo che ascolta il minore in sede di Consulenza Tecnica d’Ufficio ove incaricato di verifica tecnica delle competenze genitorial
Il vaccino ha funzione preventiva e la percezione soggettiva della sua funzione e dei rischi non deve condizionare la scelta del genitore in relazione ai figli minori
La giurisprudenza di merito vede con favore la revoca dell’assegno di mantenimento in caso di figli che trascorrono la medesima quantità di tempo con ciascun genitore
La Corte di Cassazione Sezioni Unite 32198/2021 chiarisce che l’instaurazione di una nuova convivenza non determina automaticamente il venir meno dell’assegno divorzile
In base all'art. 179 c.c. i coniugi sono tenuti a rendere, dinanzi al notaio, una dichiarazione effettivamente corrispondente al carattere personale del bene acquistato
La legge stabilisce le condizioni alle quali i genitori, concordando le modalità di mantenimento dei figli, lo facciano anche mediante il trasferimento di immobili
Quando i coniugi sono proprietari di un immobile ciascuno e sono anche residenti l’esenzione IMU per entrambi si applica solo se essi siano legalmente separati
Il Giudice chiamato a disporre l'affido esclusivo in deroga al regime ordinario è tenuto a motivare in relazione all'attitudine del genitore affidatario del minore
La recente circolare INPS reca regole in linea con la giurisprudenza che non differenzia i coniugi in base al fatto se la la separazione sia stata con o senza addebito
Le convinzioni dei genitori non possono porsi in contrasto all'interesse del minore alla salute, per la tutela della quale si procede alla nomina del curatore speciale
Il decesso del titolare di un account (Apple) non è anche “morte digitale” ove i congiunti provino di avere un interesse, giuridicamente rilevante, al recupero dei dati
Equilibrio tra l’attività professionale e le necessità della famiglia. Cosa cambia a partire dal 13 agosto 2022 quanto a permessi e a congedi obbligatori e straordinari
Decreti legislativi sui congedi parentali. Il quadro delle norme sui genitori, dopo l’analisi, nel precedente articolo sull’argomento, delle norme relative ai caregiver
L'uguaglianza tra in coniugi impone di compensare con l’assegno divorzile i sacrifici e le rinunce, economici e di carriera, da parte di un coniuge a favore dell'altro
L'affidamento ai servizi sociali, in caso di comportamento tenuto dai genitori in pregiudizio dei figli, viene riformato con specifiche regole attinenti al procedimento
La possibilità per i notai di autorizzare, in alternativa al Giudice, la stipula di atti pubblici e di scritture private in favore e nell'interesse di minori e incapaci
Il giudice, su istanza congiunta dei genitori, può nominare nel miglior interesse dei figli un esperto per fornire ai genitori un ausilio al superamento del conflitto
Gli accordi tra i coniugi, in ambito di separazione o divorzio, sono validi ed efficaci, nei limiti posti ex lege, anche ove non presenti nel provvedimento giudiziario