Il curatore fallimentare ausiliario del giudice

Il curatore fallimentare
Quest’ausiliario del Giudice è uno dei quattro organi delle procedure del fallimento (Tribunale fallimentare, Giudice delegato, Curatore e Comitato dei creditori)ù
La figura del Curatore fallimentare è disciplinata dagli artt. da 27 a 39 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, dal decreto legislativo 12 settembre, n. 169 e dalla legge 6 agosto 2015, n. 132. Egli (Curatore) amministra il patrimonio fallimentare sotto la direzione del Giudice delegato, sentito il Comitato dei creditori.
Possono essere nominati Curatore:
1. gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri, i ragionieri commercialisti;
2. gli studi professionali associati o società tra professionisti sempre che i soci degli stessi abbiano gli stessi requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
3. Coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
Il Curatore, nell’esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale.
Esaminiamo, adesso, in sintesi, l’attività del Curatore.
1. Tale ausiliare del Giudice è nominato con la sentenza di fallimento o in caso di sostituzione o di revoca con decreto del Tribunale e deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, fare pervenire al Giudice delegato la propria accettazione. Se egli non osserva questo obbligo, il Tribunale, in Camera di consiglio, provvede alla nomina di altro Curatore.
2. Lo stesso deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del Comitato dei creditori e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.
3. Egli non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del Giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardiva dichiarazione di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti dal fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del Giudice delegato o del Tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore. Il Curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.
4. Lo stesso deve presentare, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, al Giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al Pubblico Ministero. Il Giudice delegato può chiedergli una relazione sommaria anche prima del termine suddetto. Il medesimo Curatore deve, ogni sei mesi dalla presentazione della relazione detta sopra, redigere altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnata dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al Comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il Comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica, all’ufficio registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del Tribunale.
5. Il medesimo deve depositare le somme riscosse a qualunque titolo, entro dieci giorni dalla corresponsione, sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o una banca scelte dal Curatore.
6. Compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle sue funzioni, il Curatore presenta al Giudice delegato l’esposizione analitica delle operazioni contabili e dell’attività di gestione della procedura (c.d. rendiconto). Il Giudice delegato ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l’udienza nella quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni o contestazioni. L’udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito. Dell’avvenuto deposito e della fissazione dell’udienza, il Curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prendere visione del rendiconto e presentare osservazioni o contestazioni fino alla detta udienza. Se all’udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il Giudice approva il conto con decreto, altrimenti, fissa l’udienza innanzi al collegio che provvede in Camera di consiglio.
7. Approvato il rendiconto, oppure dopo l’esecuzione del concordato fallimentare, viene liquidato il compenso e le spese al Curatore su istanza dello stesso con decreto del Tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del Giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministero della Giustizia. E’ in facoltà del Tribunale di accordare al Curatore acconti sul compenso per giustificati motivi. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal Tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale. Se nell’incarico si sono succeduti più Curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.
8. Terminate tutte le attività, il Curatore presenta il piano di riparto finale e, una volta approvato tale piano, presenta istanza di chiusura del fallimento.
9. Nel caso in cui sia avanzata proposta di concordato fallimentare, decorso il termine stabilito per le votazioni, egli presenta al Giudice delegato una relazione sull’esito di tali votazioni. Inoltre, se la proposta di concordato è stata approvata, il Giudice delegato dispone che il Curatore ne dia immediata comunicazione al proponente, affinché richieda l’omologazione di tale concordato, al fallito ed ai creditori dissenzienti e, con decreto da pubblicarsi a norma dell’art. 17 della normativa qui menzionata, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi interessato, e per il deposito, da parte del Comitato dei creditori, di una relazione motivata col parere definitivo; se il Comitato non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal Curatore nei sette giorni successivi.
Il Curatore può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del Comitato dei creditori, con esclusione dei seguenti adempimenti:
a) redigere gli elenchi dei creditori e dei titolari dei diritti reali mobiliari, ed il bilancio dell’ultimo esercizio (se non vi provvede il fallito nei termini stabiliti);
b) inviare avviso ai creditori e agli altri interessati;
c) comunicare l’esito del procedimento di accertamento del passivo
d) predisporre il programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del Comitato dei creditori.
L’onere del compenso al delegato, liquidato dal Giudice delegato, è detratto dal compenso al Curatore; egli, inoltre, può essere autorizzato dal Comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del Curatore.
Il Curatore può essere revocato, in ogni tempo, dal Tribunale su proposta del Giudice delegato o su richiesta del Comitato dei creditori o d’ufficio.
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