Il difetto di procura speciale alle liti nella querela di falso
La querela di falso è uno strumento processuale civilistico che ha l’obiettivo di contestare l’autenticità di un documento, sia atto pubblico che scrittura privata autenticata.
In un caso che il Tribunale di Pistoia si è trovato a dirimere, le parti attrici, in qualità di eredi, hanno proposto querela di falso in merito a una polizza assicurativa sulla vita e un assegno, richiedendo che fosse accertata e dichiarata la non autenticità della firma apposta sui documenti dal de cuius.
Senza voler entrare nel merito della causa, un aspetto che è stato affrontato e sul quale vorrei soffermarmi è quello dell’inammissibilità della querela di falso per mancanza del potere di rappresentanza in giudizio del legale sfornito di una procura speciale alle liti.
L’ammissibilità della querela di falso, infatti, è prodromica agli accertamenti che il Tribunale deve compiere successivamente affinché si provi o meno la falsità di un atto.
Nel caso in esame le convenute (ovvero una banca e la beneficiaria persona fisica della polizza, contro le quali le ricorrenti hanno proposto l’azione giudiziaria in questione) hanno sollevato, tra le diverse eccezioni, anche l’inammissibilità della querela di falso per difetto di procura speciale.
Indice:
Cos’è la procura alle liti
La procura alle liti è un atto pubblico o una scrittura privata autenticata con la quale la parte che sta in giudizio dichiara di voler essere rappresentato nel processo da un procuratore (avvocato).
Tale procura, in base al secondo comma dell’art. 83 del codice di procedura civile, può essere generale o speciale: è generale quando il conferimento della rappresentanza legale è esteso a tutte le eventuali cause dell’attore o del convenuto; viceversa, la procura è speciale se l’incarico viene affidato soltanto relativamente ad una o a più liti specifiche.
Sul punto, occorre poi sottolineare che la procura alle liti è un atto differente dal mandato, che è un contratto privato tra avvocato e cliente.
La procura nella querela di falso
L’art. 221 del c.p.c. recita che “La querela (di falso, nda) deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d’udienza”.
La norma appena citata prescrive, dunque, il presupposto che la proposta di querela di falso sia presentata personalmente dalla parte coinvolta nel procedimento o da un procuratore munito di procura speciale alle liti.
In tal senso, la procura speciale alle liti (nel caso ci si faccia rappresentare da un avvocato) o la sottoscrizione dell’atto di citazione (nel caso si presenti una proposta di querela di falso personalmente), sono presupposti imprescindibili per l’ammissione della proposta stessa. La loro omissione “è, peraltro, rilevabile anche d’ufficio dal giudice a conferma dell’indispensabilità di siffatto requisito”.
E’ evidente che il procuratore che non abbia procura speciale alle liti non può rappresentare in giudizio la parte coinvolta e, laddove lo facesse, non avrebbe i poteri per farlo comportando conseguentemente l’inammissibilità di proposta di querela di falso.
Quando deve essere sottoscritta la procura alle liti speciale
Si è detto di come la proposta di querela di falso abbia come presupposto inderogabile la procura speciale alle liti e non quella generale. Ma quando deve essere sottoscritta?
L’art. 125 c.p.c., al secondo comma, dispone che “La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”, ma specifica anche chiaramente, al comma 3, che ciò non possa valere “quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale”, così come il nostro ordinamento prescrive nel caso di querela di falso.
Nel caso in esame, i giudici del Tribunale di Pistoia hanno citato anche l’art. 185 c.p.c. che “consente la sanatoria in caso di difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione ovvero di vizi che determinano la nullità della procura, laddove nel caso di specie non di nullità della procura si tratta, ma di radicale mancanza della stessa nelle forme prescritte ex lege”.
Nel caso in questione, infatti, le ricorrenti si erano inizialmente solo limitate a sottoscrivere una procura generale a margine dell’atto di citazione. Solo in data successiva, a giudizio di falso già instaurato, hanno sottoscritto una procura speciale notarile, senza però, ratificare l’operato già svolto in precedenza dal loro legale.
In tale caso, dunque, non vi era un vizio o un difetto della procura; quest’ultima era integralmente mancante al momento della citazione dell’atto. A causa di tale assenza, il legale ha agito in giudizio senza avere il potere per farlo e il Tribunale di Pistoia ha pronunciato “l’inammissibilità del giudizio di querela di falso per mancanza ab origine di procura speciale rilasciata dalle querelanti”.
Nella sentenza, infatti, i giudici affermano come l’inammissibilità della querela di falso avviata da un difensore privo di procura speciale è stata più volte ribadita dalla Corte di Cassazione, anche a seguito dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite che, nella sentenza n. 13431/2014 ha fornito la corretta interpretazione dell’art. 182 c.p.c.
Il tribunale di Pistoia riprende il fondamento della Cassazione a Sezioni Unite in base al quale “Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 cod. proc. Civ., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale…, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica”.
Il difetto di procura
Il caso affrontato dal Tribunale di Pistoia è lo spunto per una riflessione di più ampio respiro sul difetto di procura e sul fatto che non sempre, dunque, tale vizio sia sanabile.
Come detto, la possibilità di sanare retroattivamente il difetto di procura è regolata dal citato art. 125 c.p.c.
Il principio generale, in base all’art. 185 c.p.c., è che gli atti e i documenti di rappresentanza che presentino difetti o vizi, possano essere sanati.
Il giudice, infatti, “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura” fissa un termine perentorio entro il quale il difensore deve sanare il difetto.
Il dispositivo già citato dell’art. 125 c.p.c. stabilisce al secondo comma che la procura può essere rilasciata al difensore anche in un momento successivo alla notificazione di un atto, purché, però, ciò avvenga prima della costituzione in giudizio della parte rappresentata.
Grazie a tale norma si può sanare il vizio retroattivamente.
Ma non tutti i difetti possono essere sanati ed è lo stesso art. 125 c.p.c. a porre dei limiti.
Nel comma 3 la norma stabilisce che il principio generale viene derogato se la procura alle liti deve essere speciale, come per la querela di falso. Nel caso in cui la legge richieda che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale, il principio generale sulla sanabilità del difetto di procura deve essere disapplicato comportando l’inammissibilità degli atti posti dal legale che non ha il diritto di rappresentanza in giudizio del proprio cliente.
Articolo del: