Il limite del 30% di lavoratori svantaggiati nelle cooperative sociali


Ecco quali sono le modalità di determinazione della percentuale del 30% dei lavoratori svantaggiati nelle cooperative sociali
Il limite del 30% di lavoratori svantaggiati nelle cooperative sociali

 

La Legge 8 novembre 1991 n. 381 all’art. 1, comma 1, stabilisce che “Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo [3 luglio2017, n. 112] recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; (lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 122 del 2017);

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.

In sintesi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 381/91, si ricorda che le cooperative sociali sono di tipo A quando gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi mentre sono di tipo B quando svolgono attività diverse finalizzate all’inserimento di soci svantaggiati.

La Legge 381 dell’8 novembre 1991, che disciplina le cooperative sociali, relativamente a quelle di tipo b), all’art. 4, comma 1, definisce persone svantaggiate “gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni."

Lo stesso art. 4 al comma 2 stabilisce che “le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa”.

La circolare Inps n. 296 del 29 dicembre 1992, al punto 2.2.1 precisa che “la condizione di invalido fisico, psichico o sensoriale e di persona svantaggiata dovrà risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente e cioè dalle Unità Sanitarie Locali previo accertamento sanitario delle commissioni mediche operanti presso le stesse". In considerazione del fatto che la legge non detta nulla sul grado di invalidità sarà considerata come percentuale, quella stabilita per il collocamento obbligatorio, ossia un grado di invalidità superiore al 45% (circolare Inps 116/92 del 9 ottobre 1992).

Per le altre categorie di lavoratori svantaggiati, la circolare Inps n. 296 del 29 dicembre 1992, al punto 2.2.2 precisa che: “La condizione di ex degente di istituti  psichiatrici, di soggetto in trattamento psichiatrico, di alcolista, di tossicodipendente e  della loro situazione di persone svantaggiate dovrà risultare dalla documentazione proveniente dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (1) da cui risulti la condizione di persona svantaggiata e la categoria di appartenenza”.

Sono considerati lavoratori effettivi della cooperativa coloro che hanno una posizione Inps attiva. I lavoratori svantaggiati devono essere non meno del 30% del totale dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa ai sensi dell’art. 4 comma 2 legge 381/91. Le circolari Inps 296/1992 e 109/1993 chiariscono che la norma fa riferimento al numero complessivo dei lavoratori, siano essi soci o dipendenti della cooperativa escludendo i soci volontari.

La circolare Inps 188 del 17.06.1994 ha escluso dalla base di calcolo, d’intesa con il Ministero del Lavoro e, allo scopo di favorire il raggiungimento della percentuale minima del 30% anche i lavoratori svantaggiati stessi: “le persone cosiddette svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori in parola cui ci si deve riferire per la determinazione dell’aliquota delle stesse” .

Ad esempio: lavoratori soci e non soci complessivamente pari a 20 di cui persone svantaggiate pari a 6. Forza lavoro escluse le persone svantaggiate 14 (20-6), pertanto la percentuale dei soggetti lavoratori svantaggiati è la seguente: 6/14 = 42,86%.

Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale è intervenuto sull’arco temporale di riferimento per il rispetto della media del 30% nell’interpello 4/2008 nel quale si legge che “una certa oscillazione nella dimensione quantitativa dell’organico della cooperativa è assolutamente fisiologico e segno di vitalità dell’impresa sul mercato” e poi “il rispetto del rigido limite percentuale del 30%, ove inteso in senso rigido, comporterebbe la irragionevole conseguenza della mancata possibilità di conservazione del rapporto di lavoro dei lavoratori interessati o l’obbligo di assumere altro personale svantaggiato, ancorché non necessario al fine di ristabilire il predetto rapporto percentuale”.

In questa prospettiva, il Ministero nell’interpello giunge alla conclusione che “appare decisamente ragionevole il riferimento ad un arco temporale per la valutazione del rispetto del limite minimo del 30% di persone svantaggiate qualora a fronte di determinati eventi di carattere produttivo non sia rispettato il mantenimento costante della percentuale richiamata, arco temporale che, in assenza di una diversa previsione della legislazione regionale, non sembra comunque possa eccedere i dodici mesi".

Pertanto l’arco temporale ragionevolmente congruo entro il quale le cooperative sociali debbano ristabilire il limite numerico del 30% previsto dalla legge è fissato autonomamente da ciascuna Regione, ma  in assenza di una norma regionale specifica non sembra possa eccedere i dodici mesi.

Va, infine, evidenziato che la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati va effettuata in relazione ai singoli lavoratori e non in base alle ore effettivamente lavorate; lo ha specificato la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello n. 17 del 20 luglio 2015, rispondendo ad un quesito posto dall’Associazione generale cooperative italiane, Confcooperative e Legacoop. Pertanto, sulla base di quanto premesso, a parere dello scrivente, non è importante ai fini del calcolo del 30% che il lavoratore svantaggiato sia assunto con contratto part-time o full-time.

 

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di Cosimo Roberto Gigante

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