Il mantenimento del coniuge, nuovi indirizzi


Un'importante sentenza della Corte di Cassazione ridefinisce le condizioni che consentono di attribuire il mantenimento al coniuge
Il mantenimento del coniuge, nuovi indirizzi
Pochi giorni fa è stata pubblicata la sentenza della I Sezione Corte di Cassazione n° 11504 che ha rivoluzionato i criteri di determinazione dell'assegno divorzile per l'eventuale mantenimento dell'ex coniuge economicamente più debole.
Osserviamo in primo luogo che si tratta di sentenza pronunciata da una singola sezione, non dalle sezioni unite della Corte, il che lascia aperta la possibilità che un ipotetico prossimo conflitto di interpretazioni normative possa essere ulteriormente definito, appunto, dalle Sezioni Unite. In ogni caso la sentenza in questione si è proposta di dettare una rinnovata base interpretativa alla normativa in materia di assegno divorzile e cerchiamo qui di darvene una succinta illustrazione.
La ratio di fondo che anima i Giudici della I Sezione è la considerazione che l'introduzione, a suo tempo, dell'istituto del divorzio abbia significato la scelta di abbandonare il principio dell'indissolubilità del matrimonio allora vigente nell'ordinamento italiano, ma che questa "rivoluzione" sia stata, nel corso dei successivi 27 anni mitigata, appunto, dalla previsione della possibilità di ottenere, per la parte richiedente, un assegno rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; questo sarebbe una sorta di "strascico" di un vincolo matrimoniale e dei relativi oneri in realtà ormai cessati con lo scioglimento del matrimonio, in contraddizione con con la scelta del divorzio stesso che deve essere qualificata, invece, da libertà e prospettiva di autodeterminatzione dei singoli individui.
Gia in passato la stessa Corte aveva progressivamente ridotto la possibilità che un pregresso matrimonio potesse costituire una sorta di rendita di posizione (si pensi ad es. a sentenze che sancivano la perdita del diritto al mantenimento per chi avesse costituito una nuova famiglia di fatto).
Pertanto, dice la sentenza in oggetto, di fronte di una richiesta di assegno divorzile il Giudice di merito dovrà precedere con due distinte fasi di accertamento:
- "accertamento dell'an debeatur", ossia accertamento se il richiedente versi nelle condizioni di poter richiedere un assegno di mantenimento, che deve essere effettuato con esclusivo riferimento all'indipendenza ed autosufficienza economica del richiedente. Il Giudice deve, insomma, verificare se il richiedente sia effettivamente privo dei mezzi adeguati per il proprio sostentamento o comunque nell'impossibilità oggettiva di procurarseli. Simile verifica si rivolgerà quindi
1) al possesso di redditi di qualsiasi specie
2) al possesso di eventuali cespiti patrimoniali, siano essi mobiliari o immobiliari e tenuto conto di ogni onere a questi riferito ed anche al costo della vita nel luogo di residenza
3) alla capacità ed alle possibiltà effettive di lavoro in relazione ad età, salute e sesso, oltre che al mercato del lavoro dipendente ed autonomo
4) infine alla disponibilità di una casa.
Quanto alle capacità e possibilità lavorative, nella sentenza si fa riferimento alla necessità che il richiedente l'assegno alleghi le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell'indipendenza economica.
- Solo nel caso in cui all'esito tale preliminare accertamento il Giudice potrà passare alla fase ulteriore delle determinazione del "quantum debeatur", nella quale, sulla base di un principio di solidarietà economica nei confronti dell'ex coniuge quale persona ecomicamente più debole, il Giudice valutuerà la congruità di un assegno in base alle condizioni dei coniugi, ragione della decisione, contributo personale ed economico da loro dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e comune, al loro reddito, il tutto valutato in rapporto alla durata del matrimonio.
Sicuramente questa sentenza inciderà non solo sulle future cause di divorzio, ma anche su quelle di revisione dei parametri di mantenimento che è giocoforza ora ipotizzare verranno probabilmente intentate da ex coniugi tenuti al mantenimento dell'altro, anche se è opportuno ricordare che i sopravvenuti "giustificati motivi" richiesti dall'art. 9 L. 898/78 per la relativa istanza sono pacificamente ritenuti dover essere concrete ed attuali variazioni dei presupposti economici e patrimoniali.

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di Barbara Bersellini

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