Il nuovo procedimento di esdebitazione per il consumatore
Permette la cancellazione dei debiti pregressi del debitore, compresi quelli verso il fisco

Il procedimento previsto dalla legge n. 3/12 permette la cancellazione dei debiti pregressi del debitore (persona fisica o ente collettivo ovvero consumatore) ivi compresi quelli verso il fisco (Equitalia).
Possono accedere alla procedura: Piccoli imprenditori non soggetti al fallimento; Imprenditori agricoli; Lavoratori autonomi; Professionisti; Fondazioni e associazioni; Consumatori.
Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento permette di rivolgersi ad un organismo apposito o a un professionista abilitato (commercialisti, avvocati, notai) e poi al tribunale con un piano di rientro che, se accolto, diventerà vincolante per i creditori, anche se non tutti i debiti saranno onorati.
Ove il piano non fosse possibile o fosse respinto dal giudice, il consumatore potrà comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.
Durante l'esecuzione della procedura, il giudice sospende ogni azione esecutiva (pignoramento etc.) dei creditori nei confronti dei beni del debitore.
Una volta terminata con successo la procedura, il debitore sarà esdebitato, ovvero sarà libero da ogni debito ancora non onorato.
Il Piano del consumatore è la procedura prevista per le persone fisiche che hanno fatto debiti esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
I requisiti di ammissibilità al piano del consumatore sono: situazione di sovraindebitamento; solo soggetti esclusi dalle procedure concorsuali previste nella legge fallimentare (ovvero, solo consumatori, artigiani, professionisti, etc.); non aver fatto ricorso alla stessa procedura nei cinque anni precedenti; non aver subito la risoluzione, revoca o cessazione degli effetti del piano del consumatore; fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
Se non è possibile agire attraverso il piano del consumatore, che permette un certo margine di scelta su quali beni cedere, allora si può accedere al Piano di liquidazione anche se si è soggetti a procedure concorsuali diverse, o se si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all'accordo con i creditori.
Con l'esecuzione del piano del consumatore o della procedura di liquidazione, il consumatore ottiene il beneficio di essere liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.
Per ottenere l'esdebitazione, il consumatore fa ricorso al giudice entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione. Il giudice dichiara quindi inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente.
Il decreto di esdebitazione avviene a condizione che il consumatore:
a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti;
e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attivita' produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
L'esdebitazione e' esclusa:
a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacita' patrimoniali;
b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.
I seguenti debiti non possono essere oggetto di esdebitazione, e quindi continueranno a pendere sul consumatore:
a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Il provvedimento di esdebitazione e' revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:
a) che il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri;
b) che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.
Possono accedere alla procedura: Piccoli imprenditori non soggetti al fallimento; Imprenditori agricoli; Lavoratori autonomi; Professionisti; Fondazioni e associazioni; Consumatori.
Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento permette di rivolgersi ad un organismo apposito o a un professionista abilitato (commercialisti, avvocati, notai) e poi al tribunale con un piano di rientro che, se accolto, diventerà vincolante per i creditori, anche se non tutti i debiti saranno onorati.
Ove il piano non fosse possibile o fosse respinto dal giudice, il consumatore potrà comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.
Durante l'esecuzione della procedura, il giudice sospende ogni azione esecutiva (pignoramento etc.) dei creditori nei confronti dei beni del debitore.
Una volta terminata con successo la procedura, il debitore sarà esdebitato, ovvero sarà libero da ogni debito ancora non onorato.
Il Piano del consumatore è la procedura prevista per le persone fisiche che hanno fatto debiti esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
I requisiti di ammissibilità al piano del consumatore sono: situazione di sovraindebitamento; solo soggetti esclusi dalle procedure concorsuali previste nella legge fallimentare (ovvero, solo consumatori, artigiani, professionisti, etc.); non aver fatto ricorso alla stessa procedura nei cinque anni precedenti; non aver subito la risoluzione, revoca o cessazione degli effetti del piano del consumatore; fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
Se non è possibile agire attraverso il piano del consumatore, che permette un certo margine di scelta su quali beni cedere, allora si può accedere al Piano di liquidazione anche se si è soggetti a procedure concorsuali diverse, o se si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all'accordo con i creditori.
Con l'esecuzione del piano del consumatore o della procedura di liquidazione, il consumatore ottiene il beneficio di essere liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.
Per ottenere l'esdebitazione, il consumatore fa ricorso al giudice entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione. Il giudice dichiara quindi inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente.
Il decreto di esdebitazione avviene a condizione che il consumatore:
a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti;
e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attivita' produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
L'esdebitazione e' esclusa:
a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacita' patrimoniali;
b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.
I seguenti debiti non possono essere oggetto di esdebitazione, e quindi continueranno a pendere sul consumatore:
a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Il provvedimento di esdebitazione e' revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:
a) che il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri;
b) che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.
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