Il nuovo regime di cassa
La legge di bilancio 2017 ha introdotto un regime di tassazione “per cassa” per le imprese che applicano il regime di contabilità semplificata

La legge di bilancio 2017 ha introdotto un regime di tassazione "per cassa" per le imprese che applicano il regime di contabilità semplificata. Attraverso questo regime, il reddito viene determinato come differenza tra ricavi incassati e spese effettivamente sostenute ovvero pagate. Dal 1° gennaio 2017, tale regime è divenuto il regime naturale per le c.d. imprese "minori" (imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali in contabilità semplificata), le quali, in alternativa, possono optare per il regime di contabilità ordinaria continuando così a determinare il reddito in base al principio di competenza. Lo scopo delle suddette novità normative è quello di tassare il contribuente nel periodo dell'effettiva manifestazione finanziaria evitando, così, che le imprese siano costrette a pagare le imposte su ricavi non ancora incassati.
In realtà si tratterebbe di un regime "misto" in quanto per alcuni componenti di reddito restano valide le norme di competenza.
La riforma fiscale, inoltre, prevede interessanti novità circa il trattamento fiscale delle rimanenze di magazzino. L'art. 1, comma 18, della legge di bilancio 2017, prevede che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime. La disposizione, quindi, troverebbe applicazione anche nel caso di passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quella semplificata. Considerata la notevole rilevanza, come componente negativo di reddito, dell'importo delle rimanenze finali dell'anno precedente, le imprese minori con un elevato stock di rimanenze finali di merci al 31 dicembre 2016, che non hanno adottato per tempo il regime di contabilità ordinaria, si potranno trovare di fronte a delle spiacevoli sorprese. La deduzione integrale delle giacenze, infatti, generando una notevole perdita non riportabile negli esercizi successivi, potrà portare l'impresa, nell'esercizio 2018, a vedersi tassare per intero un super risultato positivo c.d. "virtuale" in quanto risultante dalla vendita delle rimanenze di magazzino.
Per adeguare le scritture contabili all’applicazione del principio di cassa, sono stati modificati i commi 2 e 3 dell’art. 18 DPR 600/73. Fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA, i contribuenti interessati possono scegliere se tenere:
- i registri degli incassi e dei pagamenti in cui annotare in maniera cronologica i ricavi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio di riferimento (comma 2, art. 18 DPR 600/73);
- i registri IVA integrati: in questo caso è possibile tenere i soli registri IVA, in luogo dei registri cronologici dei ricavi percepiti e delle spese sostenute, qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione IVA e sia riportato l’importo delle operazioni per le quali, entro il termine dell’anno, non è intervenuto l’aspetto finanziario (comma 4, art. 18 DPR 600/73);
- i registri IVA senza annotazioni di incassi e pagamenti: su opzione di durata triennale, il contribuente può istituire soltanto i registri IVA senza operare alcuna annotazione relativa ad incassi e pagamenti operando la presunzione legale secondo cui la data di registrazione coincide con quella di incasso o pagamento (comma 5, art. 18 DPR 600/73).
L’ultimo metodo è sicuramente il più semplice, ma non necessariamente il più conveniente. Occorre, infatti, valutare con attenzione la scelta del sistema da adottare in base alle caratteristiche dell’attività, alla struttura del magazzino ed alla tempistica riguardante i flussi di cassa, non trascurando, per ultimo, i possibili vantaggi previsti per chi opta per l’IRI.
Una scelta errata, quindi, potrebbe causare notevoli conseguenze in materia di carico fiscale.
In realtà si tratterebbe di un regime "misto" in quanto per alcuni componenti di reddito restano valide le norme di competenza.
La riforma fiscale, inoltre, prevede interessanti novità circa il trattamento fiscale delle rimanenze di magazzino. L'art. 1, comma 18, della legge di bilancio 2017, prevede che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime. La disposizione, quindi, troverebbe applicazione anche nel caso di passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quella semplificata. Considerata la notevole rilevanza, come componente negativo di reddito, dell'importo delle rimanenze finali dell'anno precedente, le imprese minori con un elevato stock di rimanenze finali di merci al 31 dicembre 2016, che non hanno adottato per tempo il regime di contabilità ordinaria, si potranno trovare di fronte a delle spiacevoli sorprese. La deduzione integrale delle giacenze, infatti, generando una notevole perdita non riportabile negli esercizi successivi, potrà portare l'impresa, nell'esercizio 2018, a vedersi tassare per intero un super risultato positivo c.d. "virtuale" in quanto risultante dalla vendita delle rimanenze di magazzino.
Per adeguare le scritture contabili all’applicazione del principio di cassa, sono stati modificati i commi 2 e 3 dell’art. 18 DPR 600/73. Fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA, i contribuenti interessati possono scegliere se tenere:
- i registri degli incassi e dei pagamenti in cui annotare in maniera cronologica i ricavi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio di riferimento (comma 2, art. 18 DPR 600/73);
- i registri IVA integrati: in questo caso è possibile tenere i soli registri IVA, in luogo dei registri cronologici dei ricavi percepiti e delle spese sostenute, qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione IVA e sia riportato l’importo delle operazioni per le quali, entro il termine dell’anno, non è intervenuto l’aspetto finanziario (comma 4, art. 18 DPR 600/73);
- i registri IVA senza annotazioni di incassi e pagamenti: su opzione di durata triennale, il contribuente può istituire soltanto i registri IVA senza operare alcuna annotazione relativa ad incassi e pagamenti operando la presunzione legale secondo cui la data di registrazione coincide con quella di incasso o pagamento (comma 5, art. 18 DPR 600/73).
L’ultimo metodo è sicuramente il più semplice, ma non necessariamente il più conveniente. Occorre, infatti, valutare con attenzione la scelta del sistema da adottare in base alle caratteristiche dell’attività, alla struttura del magazzino ed alla tempistica riguardante i flussi di cassa, non trascurando, per ultimo, i possibili vantaggi previsti per chi opta per l’IRI.
Una scelta errata, quindi, potrebbe causare notevoli conseguenze in materia di carico fiscale.
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