Il Presidente ed il CsM, aspetti di un conflitto irrisolto


Il CsM è del tutto autonomo rispetto al Capo dello Stato, suo presidente? La vicenda Cossiga è un esempio che consente di capire la sostanza del problema
Il Presidente ed il CsM, aspetti di un conflitto irrisolto

Ci sono stati, nella storia della repubblica italiana, solo due casi di richiesta di stato in messa d’accusa del Presidente della Repubblica: la prima fu nei confronti di Francesco Cossiga.

Le accuse rivoltegli furono numerose e fra queste “la minaccia del ricorso alle forze dell'ordine per far cessare un'eventuale riunione del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché del suo scioglimento in caso di inosservanza del divieto di discutere di certi argomenti”.

I rapporti fra il Presidente Cossiga ed il CsM erano sempre stati tempestosi. Già nel 1985 Cossiga, con lettera del 5 dicembre, aveva vietato la convocazione e la discussione sulle aspre critiche alla magistratura del presidente del consiglio Craxi alle modalità d’indagine e di conduzione dell’accusa nel processo per l’assassinio del giornalista Walter Tobagi ed alla la sentenza che aveva condannato alcuni giornalisti per diffamazione del Procuratore della Repubblica di Milano.

Il Consiglio Superiore della Magistratura aveva ritenuto di dover intervenire per difendere l’onorabilità dei magistrati, ma Cossiga, Capo dello Stato e Presidente del CsM aveva ritenuto l’iniziativa estranea e contraria alle competenza dell’organo costituzionale e, rilevato che il potere di convocazione dell’organo di autogoverno della magistratura spettava a lui soltanto, aveva proibito sia la riunione che l’ordine del giorno.

"Il mio giudizio – osservava nella lettera in questione il presidente Cossiga – prescinde assolutamente da ogni valutazione di merito della questione posta all'ordine del giorno, ma attiene esclusivamente ai profili costituzionali del caso. Nel nostro sistema di organi istituzionali la valutazione dei comportamenti del presidente del Consiglio dei ministri è attribuita in via esclusiva al Parlamento nazionale e non può assolutamente di essa intendersi, sotto nessun profilo, investito un organo anche se di alta amministrazione quale il Consiglio superiore della magistratura. E ciò anche in quanto esso è, per costituzione, presieduto dal Presidente della Repubblica, le cui relazioni col presidente del Consiglio passano assolutamente al di fuori dello stesso Csm. Questa incompetenza, che io ritengo assoluta, del Consiglio superiore è che, se da esso trasgredita, pone gravi problemi di interpretazione della carta costituzionale, non può essere considerata in nessun modo limitativa del libero diritto di critica che spetta ad ogni cittadino nei confronti di comportamenti dell'esecutivo e quindi anche del diritto di critica dei magistrati come singoli, come gruppi, ovvero in quanto riuniti in libera associazione".

Nel corso dei suoi quasi sette anni al Quirinale, il contrasto fra Cossiga ed il CsM si inasprì fino al punto che il Presidente arrivò a minacciare l'intervento dei carabinieri per impedire che il plenum trattasse ordini del giorno da lui non approvati e, nel 1990, ribadì che l'organo di autogoverno della magistratura non era un "potere dello Stato".

Persistendo il Consiglio nella convinzione di avere un potere autonomo di convocazione e di deliberazione rispetto a quello del suo presidente e Capo dello Stato, Cossiga in una lettera, inviata il 14 novembre 1991, annunciava che “Ove i membri del Csm si riunissero in quella o in altra seduta senza la rituale convocazione del presidente e per la trattazione di argomenti per i quali non sia stato preventivamente acquisito il prescritto assenso, la seduta sarà da me considerata nulla e illegittima e, per gli eventuali profili di illiceità, trasmetterei gli atti all'autorità giudiziaria competente...”.

Invero, il presidente Cossiga non intendeva limitarsi a questo: in precedenza, il 13 maggio 1991, in risposta a commenti negativi del vicepresidente del Consiglio, Cossiga gli comunicava la revoca della delega e per buona misura “feci schierare un battaglione mobile di carabinieri in assetto antisommossa, al comando di un generale di brigata” come dichiarò poi in un’intervista.

Il 6 dicembre 1991 fu presentata in parlamento richiesta di messa in stato di accusa per Francesco Cossiga per un gran numero di motivi tra i quali i fatti descritti.

Il 17 dicembre in Senato furono rivolte interpellanze per conoscere la posizione del governo in ordine alle “gravi dichiarazioni e decisioni del Presidente della Repubblica che, a giudizio degli interpellanti, configurano un attacco alla magistratura e incrinano il sistema democratico”.

L’interpellanza riguardava in modo specifico il punto d): “l'articolo 50 del regolamento del Consiglio superiore della magistratura, regolamento promulgato dall'attuale Presidente della Repubblica il 6 aprile 1988, in ottemperanza alla facoltà espressamente prevista dall'articolo 20, punto 7, della legge n. 195 del 1958 sul Consiglio superiore della magistratura, dispone senza possibilità di equivoco che l'ordine del giorno possa essere approvato dal Consiglio superiore della magistratura ed integrato ma non paralizzato dal suo presidente che è il Presidente della Repubblica”.

In tal modo la discussione si trovava ad esser spostata dal suo centro, che in realtà era la natura costituzionale del CsM, se cioè fosse un potere dello Stato, organo costituzionale, di rilevanza costituzionale o solo un organo amministrativo, sia pure di alta amministrazione.

Secondo gli interpellanti, fra i quali Ferdinando Imposimato, magistrato che citava alla lettera un’espressione della commissione di studio, istituita dalla stesso presidente Cossiga, “per lo studio dei problemi relativi alla normativa e alle funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura” (D.p.r. 26 luglio 1990 art. 1) il regolamento del CsM sarebbe stato «vera e propria fonte dell'ordinamento generale».

Perciò le norme che assicuravano il funzionamento del CsM, ancorché non comprese nella costituzione formale, si sarebbero dovute ritener parte integrante della costituzione materiale ed ostacolare o influenzare il funzionamento il CsM, organo di autogoverno della magistratura, certamente un potere dello stato, e ciò avrebbe costituito, secondo gli interpellanti, attentato alla costituzione.

In effetti, la relazione conclusiva dei lavori della commissione conteneva l’espressione citata dal senatore Imposimato, ma dava atto che “La ratio che accomuna le disposizioni costituzionali riguardanti le attribuzioni del Consiglio va pertanto ricercata nell'esigenza – universalmente messa in luce e sottolineata dalla Corte stessa – di riservare a quell'organo ogni provvedimento che direttamente o indirettamente possa menomare l'indipendenza della magistratura. Ma quando si cerca di stabilire quali siano le specifiche attribuzioni derivanti da una tale premessa, l'unanimità delle opinioni viene subito a dissolversi” (Relazione Paladin, cenni introduttivi sulla posizione e sulle funzioni del CsM).

Per parte sua il presidente Cossiga, fin dal contrasto insorto nel 1985, aveva fatto notare che i poteri di convocazione conferiti al vice presidente dal regolamento del CsM andavano valutati in ragione dei poteri fondamentali attribuiti al capo del CsM, cioè al Presidente della Repubblica. Più tardi, nella lettera del 1991, Cossiga rilevava che “Il regolamento interno non può certo in alcun modo limitare i poteri conferitimi direttamente dalla Costituzione”.

La richiesta di messa in stato d’accusa del Presidente Cossiga non può certamente ridursi a quella del suo conflitto pluriennale con il CsM, che, però, mette in luce alcune questioni di diritto non ancora risolte. Una di queste è certamente la nozione di “attentato alla costituzione”, quando si ritenga compiuto non già in spregio alla Costituzione formale, ma a quella materiale. L’altra questione, del pari tuttora irrisolta, resta quella inerente la natura del CsM.

 

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di Pietro Bognetti

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