Il reato di usura nei rapporti bancari
Preme precisare comunque che tale disposto normativo di cui alla legge suindicata riguarda disposizioni sia di natura penale sia civile.
Per quanto riguarda l’ambito che in questa sede più ci interessa, la legge 108/’96 ha modificato nello specifico l’articolo 1815 del codice civile il quale precisamente statuisce: "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".
Dopo l’emanazione di tale legge e la sua entrata in vigore è emerso fin da subito il problema della possibilità o meno di far rientrare nella disciplina anti usura anche gli interessi moratori: tale contrasto e conflitto dottrinale è stato risolto dallo stesso legislatore con la legge 24 del 2001 la quale riconduce alla nozione di interessi usurari e quelli convenuti a qualsiasi titolo.
La stessa corte costituzionale con la fondamentale sentenza n.29 del 25.02.2002 ha confermato l’interpretazione per cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori. Altresì la banca d’Italia con idonea nota 3.7.13 ha chiarito che "anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti usura".
Una volta stabilita in termini positivi l’applicabilità della disciplina anti usura agli interessi moratori bisogna procedere verificando l’originaria legittimità degli interessi che erano stati stipulati nel contratto: è chiaro a questo punto che il reato di usura si configurerà nel momento in cui le parti abbiano sottoscritto un contratto usurario.
La legge - sia penale che civile - punisce il semplice fatto della conclusione di un contratto con cui si chiedono interessi usurari, vale a dire dei corrispettivi per il finanziamento concesso superiori al tasso di soglia.
Questi interessi - ai quali vanno sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese connesse, le commissioni e di estinzione anticipata, escluse solo imposte e tasse, ma anche gli interessi di mora - sono usurari quando complessivamente sono superiori al limite di legge (tasso soglia) oppure inferiori, ma sproporzionati rispetto alla controprestazione e considerati i tassi medi.
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