Il risarcimento per incapacità lavorativa va richiesto nel modo giusto

Che un ragazzo desideri fare lo chef da grande non deve sorprendere visto il grande successo riscosso dalle trasmissioni televisive di cucina e arte culinaria in genere che hanno trasformato valenti cuochi in vere e proprie superstar. Ma cosa succede se quel ragazzo, e i suoi sogni nel cassetto, vengono brutalmente interrotti da un grave incidente stradale?
La Cassazione civile con una recente sentenza (la nr. 17.411 del 28 giugno 2019) si è occupata del caso di un giovane aspirante cuoco il quale, tra l’altro, vantava pure una esperienza maturata nell’impresa di ristorazione di famiglia. Un brutto giorno, un sinistro stradale gli procurava una invalidità permanente pari al venti per cento con rilevanti limitazioni all’espletamento di attività manuali.
Tale circostanza aveva indotto la vittima ad abbandonare i propri progetti nel settore della ristorazione ripiegando su un corso di studi completamente diverso, quello di ragioniere.
Ebbene, la Corte ha confermato la sentenza dei giudici di primo e di secondo grado: negata l’esistenza di un danno patrimoniale e riconoscimento, al giovanotto, del solo danno da “cenestesi lavorativa”.
Ma cos’è esattamente la cenestesi lavorativa?
Consiste, in buona sostanza, nella “maggior fatica” con la quale una persona può svolgere lo stesso compito precedentemente espletato: è un danno di natura non patrimoniale perché non comporta una flessione di reddito, cioè un “lucro cessante”.
Il danneggiato, infatti, non perde il lavoro e neppure vede ridotto il proprio stipendio. Semplicemente, si trova ad eseguire le medesime mansioni di prima, sfruttando, però, il proprio organismo in modo più intenso, con conseguente “usura” supplementare delle proprie energie di riserva.
Come si fa a calcolare questo tipo di danno e come si può procedere al suo risarcimento?
Secondo la giurisprudenza consolidata dei giudici di merito e della stessa Cassazione è sufficiente ricorrere a un “appesantimento” del valore del punto di invalidità permanente. Per esempio, se un punto percentuale – in ossequio alle tabelle di legge (per le micro-permanenti) o alle tabelle di Milano (per le macro-permanenti) – dovesse valere 600 euro, il magistrato potrebbe elevare tale valore entro una certa misura stabilita dalla legge.
Per la precisione, l’aumento massimo previsto, nel caso di sinistri stradali, è pari al 20 per cento del danno biologico permanente con riferimento alle micro-lesioni (art. 139 D.lgs. 209/2005) e al 30 per cento con riferimento alle macro-lesioni (art. 138 D.lgs. 209/2005).
Nel caso trattato dalla sentenza in commento, al giovane aspirante cuoco è stato riconosciuto – appunto, e soltanto – un danno da cenestesi lavorativa sulla base di una semplice constatazione. Egli aveva riportato sì una incapacità lavorativa generica ad “attività di manovalanza”, ma ciò non poteva compromettere in alcun modo lo svolgimento di una carriera alternativa, e di carattere intellettuale, come quella di ragioniere.
Che poi un ragioniere, oggi, sia destinato a guadagnare quanto un cuoco (soprattutto se di buon livello) è tutto da dimostrare; ma è anche tutto da dimostrare che il protagonista della nostra storia sarebbe diventato uno chef di grido. Quel che conta, per la Corte, è che la sua capacità di produrre reddito non si è affatto ridotta. Sia perché, al momento del fatto, il danneggiato non svolgeva ancora alcuna professione ben precisa. Sia perché, dopo il fatto, egli si era orientato verso un cursus scolastico alternativo: una strada nuova, insomma, rispetto alla quale la riduzione della sua “manualità” non poteva avere alcun effetto negativo.
È importante ricordare che – al fine di poter chiedere (con la concreta speranza di ottenerlo) un danno patrimoniale da “lucro cessante” – è indispensabile ricorrano alcuni requisiti fondamentali:
a) un danno biologico permanente che superi almeno la soglia del 30 per cento (Cassazione 5880/2016);
b) una effettiva incidenza della invalidità accertata sulla specifica attività lavorativa esercitata dalla vittima;
c) una documentata flessione del reddito causata da tale inabilità lavorativa.
In caso contrario, laddove ci si trovi di fronte solo ad una incapacità lavorativa generica sotto forma di “cenestesi lavorativa” non si potrà chiedere alcun danno patrimoniale, ma soltanto un danno non patrimoniale monetizzato in modo più consistente rispetto alla media.
Avv. Francesco Carraro
www.avvocatocarraro.it
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