Impugnazione del testamento olografo e pubblico


Esistono essenzialmente tre azioni per impugnare il testamento in base al vizio che si vuole contestare
Impugnazione del testamento olografo e pubblico
Al momento della lettura del testamento del de cuius (ovvero di colui che ha disposto il testamento), gli eredi o uno solo di essi possono impugnare l’atto. Esistono essenzialmente tre azioni che si possono compiere: si può richiedere una sentenza costitutiva di annullamento, si può richiedere una dichiarazione di nullità oppure si può ricorrere a un’azione di riduzione.
Il tipo di azione da compiere, però, dipende dal tipo di vizio che si contesta. E tali vizi possono essere:
- vizi formali: si ha quando il testamento presenta degli errori di forma
- vizi sostanziali: si ha quando il testamento contiene disposizioni non conformi alla legge
- difetti della capacità: si ha quando il de cuius non aveva la capacità giuridica di redigerlo (es. un minorenne)
- vizi di volontà: si ha quando il de cuius è stato portato alla disposizione del testamento sotto minaccia o violenza, per errore o per dolo.

Prima di esaminare i tre tipi di azione, è necessario distinguere le tre tipologie di testamento: olografo, pubblico e segreto che, ricordiamo, sono tutti atti con il quale una persona dispone dei propri beni (assegnandoli ai futuri eredi) e che possono sempre essere revocati.
Il testamento olografo è l’atto più semplice poiché è essenzialmente una scrittura privata scritta a mano da chi redige il testamento su un qualsiasi tipo di foglio. E’ valido purché contenga una data, sia scritto interamente di proprio pugno da chi fa testamento e sia sottoscritto con una firma da quest’ultimo.
Il testamento pubblico è, invece, redatto da un pubblico ufficiale (generalmente un notaio) che conserva l’atto nei suoi archivi (oltre che essere depositato nell’Archivio Notarile e nel Registro Generale dei Testamenti) fino all’apertura del testamento di fronte agli eredi.
Infine, c’è il testamento segreto, ovvero un atto che viene redatto dal testatore e consegnato in busta chiusa al notaio, che lo conserva come quello pubblico.

Senza addentrarci sui diversi requisiti dei tre tipi di testamento, vediamo quali sono le azioni possibili per impugnare i testamenti.

Annullamento
La sentenza costitutiva di annullamento può essere richiesta nel caso uno o più eredi (o chiunque ne abbia interesse) riscontrassero nel testamento dei vizi di capacità, dei vizi di volontà oppure lievi vizi di forma.
Sul vizio di capacità, l’art. 591 del codice civile, al secondo comma, afferma che sono incapaci di testare: 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età
2) gli interdetti per infermità di mente 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento (perché in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, ecc...).
In questo caso, il testamento può essere impugnato entro i cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie e non da quella in cui è stato aperto il testamento.
Sul vizio di volontà, l’art. 624 del codice civile, al primo comma, afferma che il testamento può essere impugnato "quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo", dove per errore si intende una falsa rappresentazione della realtà che porta chi fa il testamento a stipulare un atto diverso da quello che avrebbe in realtà voluto. Inoltre, l’errore di fatto è la falsa percezione di una situazione di fatto, mentre l'errore di diritto è la falsa percezione di una norma di diritto. In questo caso, il testamento può essere impugnato entro i cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore.
Sul vizio di forma, l’art. 606 del codice civile elenca circoscritti casi di nullità lasciando la possibilità all’annullamento in maniera residuale. La norma, infatti, recita al secondo comma "Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. Il testamento può essere impugnato entro gli stessi termini dei vizi di capacità.

Nullità
Il testamento può essere dichiarato nullo in caso di vizi gravi di forma e per i vizi sostanziali.
Sui vizi gravi di forma, questi, abbiamo detto, sono elencati nell’art. 606 del codice civile, primo comma: "Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio".
I vizi sostanziali previsti dal nostro ordinamento sono numerosi, dunque, per brevità di esposizione ne citerà solo alcuni tra i più importanti: incapacità a ricevere per testamento, patti successori dispositivi o abdicativi, testamento congiuntivo o reciproco.

Azione di riduzione
E’ l’ultimo rimedio possibile per impugnare il testamento e può essere perseguito solo da coloro cha hanno diritto alla quota di legittima, ovvero quella parte di eredità che spetta per legge. Possono invocare azione di riduzione, dunque, solo il coniuge, i figli e gli ascendenti del de cuius e mira, appunto, a tutelate le quote di legittima degli eredi.

Il mio studio offre consulenza e assistenza legale in caso di successioni ed è disponibile per ulteriori chiarimenti in merito.

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di Avv. Giancarlo Carrucciu

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