In Italia è prevista l’adozione del minore e non la maternità surrogata


Anche per la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, la pratica di maternità surrogata fonda il legittimo allontanamento del bambino dalla coppia comittente
In Italia è prevista l’adozione del minore e non la maternità surrogata
Con sentenza del 24 gennaio 2017, n. 25358/12 la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, Grande Camera, ha deciso che portare «un bambino in Italia, spacciandolo come proprio figlio, in palese violazione delle disposizioni della nostra legislazione (Legge n. 184 del 4 maggio 1983) in materia di adozione all'estero dei bambini, il sig. OMISSIS e la signora OMISSIS hanno agito in violazione di legge» e che i termini di un accordo all'estero per la consegna di materiale genetico per la fecondazione di ovuli di un'altra donna «è in violazione del divieto di utilizzo di tecnologia di riproduzione assistita (ART) di tipo eterologo prevista» dalla L. 40/2004.
I coniugi avevano redatto in Russia un accordo di maternità surrogata, per accedere ad una pratica di inseminazione, mediante la quale nasceva, a Mosca, il 27 febbraio 2011, un bambino, che, secondo la legislazione locale, acquisiva lo status di figlio della coppia committente.
Rientrati in Italia, il 05 maggio 2011, i coniugi chiedevano, così, la registrazione del certificato di nascita all’anagrafe del Comune di loro residenza. Il rifiuto opposto dal Comune e la dichiarazione dello stato di adottabilità del neonato, collocato in casa famiglia, su provvedimento del Tribunale per i Minorenni competente per territorio, conseguivano alla violazione della legge in materia di adozione (L. 184/1983) oltre che di quella in ambito di Procreazione Medicalmente Assistita (L. 40/2004).
I coniugi ricorrevano alla CEDU, sul presupposto che la mancata registrazione anagrafica sarebbe risultata in violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ossia della norma secondo la quale «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».
Ma la Grand Chambre sentenzia che non è il progetto individuale, l'aspirazione di essere genitore a fondare la relazione famigliare giuridicamente rilevante, bensì legame instaurato, non solo assicurando «i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito», come recita l’art. 1 della legge 40 del 2004, ma anche nell’osservanza delle norme che tutelano il minore nel quadro di un sistema con un’intrinseca coerenza, orientato a garantire che il progetto concepito dai genitori si realizzi effettivamente nell’esistenza del figlio: non si permette la procreazione medicalmente assistita di un bambino perché vengano ad esistenza due genitori ma, al contrario, in tanto si è genitori, in quanto si operi a beneficio di un figlio, adesso, anche per la Corte Europea dei diritti dell’Uomo.
La Grand Chambre della Corte di Strasburgo, ribaltando una precedente pronuncia della Stessa Corte, ha stabilito che l’allontanamento dalla coppia committente del minore nato da maternità surrogata, ove avvenga nelle primissime fasi di vita del bambino non costituisce ostacolo all’applicazione della legge, non essendovi interferenza alcuna nella sfera privata e famigliare di un soggetto che ancora si trovi nell'iniziale fase del suo sviluppo psicofisico.
Il sistema di tutela dei minori in Italia prevede che essi siano sottoposti al potere - dovere dei genitori di assisterli moralmente e materialmente, prestando loro le cure necessarie ad un equilibrato sviluppo psicofisico, dalla nascita alla raggiunta indipendenza socioeconomica, sempre nel quadro delle regole fondanti la responsabilità genitoriale. Queste regole operano nell'ambito di una relazione giuridicamente rilevante che, come tale, non può essere stabilita sulla base di un progetto genitoriale espresso in aperta violazione delle norme poste a tutela dei minori, anche rispetto alle fasi precedenti la loro nascita. La qual cosa assume particolare e decisiva importanza nei casi nei quali, all’instaurazione di una relazione genitoriale sia di ostacolo l’incapacità generativa degli aspiranti genitori, i quali sono ammessi alla procreazione medicalmente assistita con le facoltà e i limiti posti dalla legge 40 del 2004 attualmente vigente in Italia. Questa legge vieta, all’art. 12, ogni forma di maternità surrogata, per motivi che, pur non coincidenti tra i sostenitori e i contrari alla PMA eterologa, operano sostanzialmente bypartisan, specialmente avuto riguardo al fatto che vi sono, in primis, l'interesse del bambino a non essere oggetto di pratiche di maternità surrogata e, elemento anch’esso fondamentale, che la donna non sia parte di una pratica che colpisce i valori fondanti l’ordinamento giuridico infliggendo un’inguaribile e profonda ferita alla dignità della persona.

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di Avv. Giuseppe Mazzotta

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