Incidenti in bicicletta: come fare per essere risarciti

Indice:
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1. Premessa
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2. Cosa fare al momento del sinistro
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3. Cosa fare dopo il sinistro
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4. I danni materiali
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5. Il danno biologico e le spese mediche
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6. Perché conviene affidarsi a un avvocato?
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7. …Ma poi l’avvocato quanto costa?
1. Premessa
Con la primavera ormai alle porte sono sempre di più i ciclisti che si riversano nelle strade in sella alle proprie biciclette, chi per sport e con velleità agonistiche, chi per passare qualche ora all’aria aperta e chi solamente per ricorrere ad un mezzo di trasporto alternativo rispetto all’automobile. Anche chi scrive, oltre ad essere avvocato, è un ciclista da ormai molti anni e, avendo avuto modo di confrontarmi in più occasioni con altri ciclisti, ho avuto la percezione che non siano in molti quelli che saprebbero come comportarsi in caso di sinistro per tutelare al meglio il proprio diritto ad essere equamente risarciti.
Non bisogna infatti dimenticare due aspetti che caratterizzano questo sport:
1. In caso di incidente il ciclista può far affidamento su ben pochi strumenti di protezione individuale, solitamente viene indossato solamente il caschetto (fortunatamente sempre più diffuso), mentre il leggerissimo abbigliamento tecnico non è certamente in grado di assicurare alcuna efficace protezione. Per questa ragione non è raro che a seguito di incidenti, anche a basse velocità, i ciclisti riportino rilevanti danni fisici (soprattutto in caso di impatto con veicoli ben più pesanti di loro);
2. Da diversi anni inoltre si sta assistendo ad un’impennata dei prezzi delle bicilette e delle loro componenti. Ormai i modelli di alta gamma delle varie case produttrici hanno abbondantemente superato i 10.000,00 euro, arrivando a costare come automobili (e a volte di più), comportando conseguentemente un aumento di prezzo anche dei modelli di fascia inferiore. È evidente che in un simile contesto un sinistro stradale possa generare diverse migliaia di euro di danni al mezzo, oltre che all’abbigliamento e ad accessori vari.
Per questi motivi, in caso di sinistro stradale è fondamentale assicurarsi di compiere tutti i passi giusti al fine di poter essere equamente rimborsati del danno subito, che come abbiamo visto può agevolmente ammontare a diverse migliaia di euro.
2. Cosa fare al momento del sinistro
Quando ci si trova coinvolti in un sinistro, prima di tutto è ovviamente fondamentale sincerarsi delle proprie condizioni fisiche e nel caso provvedere a chiamare i soccorsi o, perlomeno, sincerarsi che vengano chiamati dai presenti. Questa è una delle ragioni per cui è sempre preferibile uscire in bicicletta in compagnia, in modo da potersi assistere reciprocamente in caso di necessità.
Una volta accertate le condizioni di salute, bisogna curarsi di documentare lo stato dei luoghi prima che i mezzi coinvolti vengano spostati (in tutto questo le fotocamere degli smartphone possono essere di grande aiuto), raccogliere i dati dei presenti (compresi gli estremi dell’assicurazione) e di eventuali testimoni, riportando per iscritto la dinamica del sinistro con chiara indicazione delle responsabilità (un foglio sottoscritto dai soggetti coinvolti e da eventuali testimoni eviterà futuri ripensamenti e ritrattazioni da parte del responsabile).
Nel caso in cui i danni fisici o materiali siano ingenti oppure qualora non vi sia accordo sulla dinamica e sulle responsabilità, è indispensabile non alterare i luoghi e chiedere immediatamente l’intervento delle autorità (polizia o carabinieri) in modo che siano loro a provvedere ai necessari rilevamenti per la ricostruzione dell’esatta dinamica. Oltretutto, gli agenti provvedono a rilasciare un documento con tutti i riferimenti dei soggetti coinvolti in modo che il danneggiato possa poi avviare più agevolmente la pratica per la richiesta del risarcimento alla compagnia assicurativa del responsabile (foglio molto utile soprattutto nel caso in cui il danneggiato sia stato nel frattempo trasportato all’ospedale per le cure senza aver potuto raccogliere i dati del responsabile).
Sulla base delle informazioni assunte e dei rilevamenti, gli agenti redigono un verbale del sinistro nel quale vengono indicate la dinamica e le responsabilità dei soggetti coinvolti e al quale viene allegata tutta la documentazione raccolta (fotografie, testimonianze ecc). Il verbale viene ultimato entro 30 giorni dalla data del sinistro nel caso in cui vi siano danni alle sole cose, mentre, nel caso di incidenti con danni anche alle persone, il termine cresce fino a 120 giorni dopo i quali è possibile chiederne copia.
3. Cosa fare dopo il sinistro
Bisogna innanzitutto premettere che nel caso di un sinistro che coinvolge un’automobile e un ciclista (quindi tra un mezzo targato e uno non targato) non è applicabile il risarcimento diretto, quindi il danneggiato dovrà avanzare la propria pretesa direttamente nei confronti del responsabile e della sua compagnia assicurativa.
Sebbene il comma 2 dell’art 2947 cc preveda un termine di prescrizione di due anni entro cui far valere il proprio diritto, è opportuno inviare il prima possibile (anche nell’attesa che le autorità finiscano il verbale) una raccomandata con avviso di ricevimento al responsabile ed alla sua compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento di tutti i danni patiti e di quelli che emergeranno e saranno quantificati in seguito.
In tale lettera bisogna indicare i dati precisi di tutti i soggetti coinvolti, la dinamica dell’incidente, precisando se vi sia stato o meno l’intervento di polizia o carabinieri (in modo che la compagnia possa poi chiedere copia del verbale dell’incidente non appena pronto). Devono anche essere forniti i propri recapiti e deve essere indicato il luogo dove il perito assicurativo potrà visionare i beni danneggiati per la propria valutazione. Non bisogna poi dimenticare di allegare una copia del proprio documento d’identità, del codice fiscale e di ogni altro documento che possa risultare utile (ad esempio: i referti del pronto soccorso, il foglio rilasciato dalle autorità con dati dei soggetti coinvolti ecc.). Sarà comunque sempre possibile inviare ulteriore documentazione sino alla chiusura del sinistro.
Non appena la compagnia riceverà la raccomandata, provvederà ad aprire il sinistro, ad assegnargli il relativo numero e ad incaricare il liquidatore che se ne dovrà occupare. Solitamente è poi la compagnia stessa ad inviare al danneggiato una comunicazione contenente tutte queste informazioni, tuttavia, se così non fosse, sarà sufficiente contattare il numero verde dell’assicurazione in questione e, fornendo il numero di targa del loro assicurato, le stesse verranno immediatamente comunicate.
Una volta in possesso del riferimento del liquidatore, è con quest’ultimo che ci si dovrà rapportare sino al termine della pratica.
4. I danni materiali
Per quanto riguarda il pagamento del risarcimento, solitamente i danni materiali e il danno biologico (con le relative spese mediche) vengono liquidati in due diversi momenti.
Con danno materiale si intende il danno al mezzo, al vestiario e a qualsiasi altro bene danneggiato in occasione del sinistro, voci che vengono liquidate a seguito della stima effettuata da un perito incaricato dall’assicurazione. Al riguardo può rivelarsi utile fare in modo che il perito visioni tali beni presso il meccanico/negoziante di fiducia in modo che questi possa indirizzarlo e fornire elementi per giungere ad una valutazione più favorevole per il danneggiato (difficilmente il perito smentirà un rivenditore serio e competente).
Quanto alle tempistiche, queste dipendono principalmente dall’accordo sulla dinamica tra i soggetti coinvolti. Infatti, qualora il responsabile riconosca la propria colpa, l’assicurazione provvederà a risarcire i danni materiali al danneggiato entro 60 giorni dalla richiesta. Diversamente, qualora non vi sia accordo sulle responsabilità, sarà necessario attendere che le autorità intervenute concludano il verbale nel quale sarà chiaramente indicato il responsabile del sinistro. In quest’ultimo caso, i 60 giorni per la liquidazione del risarcimento decorreranno dalla data in cui il verbale sarà disponibile.
5. Il danno biologico e le spese mediche
Una volta conclusa l’eventuale prognosi ospedaliera, è sempre opportuno valutare assieme al proprio medico la necessità o meno di ulteriori accertamenti medici rispetto a quelli eventualmente fatti al pronto soccorso e, conseguentemente, prevedere cure fisioterapeutiche per garantire il pieno recupero senza postumi che potrebbero poi creare problemi anche a distanza di anni.
Ad ogni modo, le spese per esami e cure pertinenti con il sinistro verranno rimborsate dall’assicurazione, dietro esibizione delle prescrizioni mediche e delle ricevute di spesa.
È fondamentale che tale valutazione venga fatta mentre il sinistro è ancora in corso e non rimandare ad un momento successivo alla sua chiusura; infatti, una volta versato il risarcimento e firmata la relativa quietanza, ogni ulteriore spesa rimarrà a carico del danneggiato senza la possibilità di chiederne il rimborso.
Una volta ultimate le cure e il recupero fisico, è necessario chiedere all’assicurazione che provveda ad incaricare il proprio medico legale per la valutazione del danno biologico e di eventuali postumi invalidanti. Al medico legale devono essere quindi forniti tutti i referti medici e tutte le ricevute per le spese mediche sostenute. A seguito della visita, il medico legale redige la propria perizia che poi trasmette alla compagnia assicurativa per la liquidazione del danno biologico e delle spese mediche (nel caso in cui il danneggiato voglia visionare la perizia, è necessario fare una specifica richiesta di accesso agli atti).
Senza scendere troppo nei dettagli, basti sapere che nella propria perizia il medico indica i giorni di invalidità temporanea con la relativa percentuale, i punti dei postumi invalidanti a carattere permanente e verifica la pertinenza delle spese mediche con il sinistro. Questi numeri poi vengono letti sulla base di apposite tabelle che vengono periodicamente aggiornate dai tribunali di Roma e Milano (esistono software appositi che eseguono tutti questi calcoli), arrivando quindi all’esatta quantificazione economica del danno.
Una volta raggiunto l’accordo sull’ammontare del risarcimento, prima del pagamento il danneggiato sottoscrive la quietanza con cui dichiara di essere interamente soddisfatto e di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa connessa al sinistro. In parole povere, una volta firmata la quietanza e ricevuto il risarcimento concordato, anche se in futuro dovessero emergere ulteriori danni, l’assicurazione non pagherà nulla. Per questa ragione è consigliabile non avere fretta di definire il sinistro ed attendere sino a quando non vi è la certezza di non lasciare questioni in sospeso.
Nel caso in cui il danno biologico non sia particolarmente lieve, prima di sottoporsi alla visita del medico legale incaricato dall’assicurazione, può essere opportuno munirsi di una perizia di un medico legale di fiducia da consegnare a quello dell’assicurazione. È evidente che il medico dell’assicurazione, avendo ricevuto mandato da quest’ultima, propenda per una valutazione più bassa rispetto a quella che farebbe un medico legale incaricato dal danneggiato (che invece tenderà a favorire il proprio cliente).
Consegnando, quindi, al medico dell’assicurazione la perizia del nostro medico di fiducia, lo si “vincola” a non discostarsi troppo dalla valutazione del proprio collega, ottenendo quindi una valutazione più favorevole in termini di risarcimento. In tale ottica è ovviamente opportuno rivolgersi ad un professionista serio e autorevole in modo che il suo parere possa risultare incisivo.
6. Perché conviene affidarsi a un avvocato?
Come si può vedere è possibile gestire in autonomia tutti i passaggi necessari per ottenere il risarcimento dei danni dovuti al sinistro; tuttavia, non bisogna dimenticare la durata dell’iter per giungere alla liquidazione del danno può variare da alcuni mesi sino ad addirittura anni nei casi più complicati con postumi che richiedono una lunga guarigione. Certamente la gestione di una pratica e dei rapporti con l’assicurazione sottrae non poco tempo alla propria attività quotidiana e, per una persona inesperta, la possibilità di compiere errori che potrebbero compromettere l’intero risarcimento è sempre in agguato.
In una simile situazione affidarsi ad un avvocato che abbia dimestichezza con simili pratiche, oltre a permettere al danneggiato un considerevole risparmio di tempo, riduce al minimo la possibilità che vengano commessi errori od omissioni. Una volta conferito l’incarico, è infatti l’avvocato ad occuparsi di tutti gli adempimenti necessari, dall’invio delle raccomandate per l’apertura del sinistro, fino alla definizione del sinistro. Il cliente quindi non dovrà fare altro che rapportarsi con il legale scelto, lasciando tutti gli incombenti ad un professionista esperto che ben sa come muoversi e comportarsi.
Inoltre non bisogna dimenticare che solitamente un avvocato può beneficiare di una ben consolidata e collaudata rete di collaborazioni con medici legali e consulenti di fiducia, figure estremamente utili per indirizzare e volgere la trattativa con la compagnia assicurativa a favore del proprio cliente. Non da ultimo, si consideri che gli avocati che operano nel settore del risarcimento del danno sono abituati a rapportarsi quotidianamente con le assicurazioni ed i loro liquidatori, conoscendone i meccanismi e sapendo come impostare le trattative per ottenere il miglior risultato possibile.
7. …Ma poi l’avvocato quanto costa?
Molte persone non sanno che, quando si è danneggiati in un sinistro per cui è esclusa l’applicazione del risarcimento diretto, è loro diritto farsi assistere da un legale il cui compenso deve essere rimborsato dalla compagnia assicurativa del responsabile.
Anzi, è prassi consolidata che, al momento della definizione del sinistro, il liquidatore e il legale concordino l’onorario per l’attività prestata, che quindi viene interamente pagato dall’assicurazione (salvo diversi accordi tra il legale e il proprio cliente al momento del conferimento dell’incarico).
Quindi la spesa per l’assistenza del legale viene interamente rimborsata dall’assicurazione e non rappresenta un costo per il cliente, una valida ragione in più per cui decidere di farsi assistere da un professionista è molto più conveniente rispetto al faidate e doversi confrontare da soli con una compagnia assicurativa interessata a riconoscere il minor risarcimento possibile.
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