Incidenti stradali, come "superare" il concorso di colpa


Se il danneggiato di un incidente ha avuto una condotta prudente può ottenere il pieno risarcimento per la condotta colposa del guidatore del veicolo antagonista
Incidenti stradali, come "superare" il concorso di colpa

Come è noto, l'art. 2054, comma secondo, c.c. stabilisce, in materia di responsabilità civile da circolazione stradale che "nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli".

Il presupposto di fatto per l'applicazione della disposizione in esame è costituito, evidentemente, dallo "scontro" tra veicoli, intendendosi con tale espressione la collisione materiale tra gli stessi, in assenza della quale troverebbe applicazione residua la presunzione di cui all'art. 2054, comma primo, c.c.

La norma pone, a carico di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nello "scontro", una presunzione relativa (o iuris tantum, che ammette, cioè, la prova contraria) di colpa paritaria e ciò allo scopo di fornire al giudice una regola sussidiaria per decidere in merito al riparto di responsabilità in tutti quei (purtroppo frequenti) casi in cui, nonostante l'istruttoria processuale, permangano dubbi in merito all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.

L'elaborazione giurisprudenziale in materia, stratificatasi negli anni, si è interrogata a lungo circa l'esatto significato da attribuire alla predetta presunzione legale di colpa, soprattutto con particolare riferimento al contenuto della c.d. prova liberatoria, consistente nella dimostrazione del "difetto di concorso" e, quindi, della responsabilità del verificarsi dell'evento dannoso a carico di uno solo dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Infatti, a dispetto di quanto ritenuto dal senso comune, sono piuttosto frequenti le ipotesi in cui il danneggiato, nonostante abbia dei validi argomenti per considerarsi nella "piena" ragione (ad esempio, perché favorito dall'obbligo di dare la precedenza imposto dalla segnaletica stradale verticale alla controparte o, addirittura dal c.d. segnale di STOP o, ancora, perché rigorosamente all'interno della propria corsia nel momento dell'invasione posta in essere dal veicolo proveniente dal senso opposto di marcia), tuttavia, in sede di giudizio, si veda attribuire dal giudice una responsabilità concorsuale "presunta" in una misura variabile tra il 20% e il 50% per non avere assolto l'onere di provare di "avere fatto tutto il possibile per evitare il sinistro".

Tali sentenze, che spesso suscitano lo sgomento da parte del "non addetto ai lavori", sono fondate su un orientamento giurisprudenziale particolarmente severo (paradossalmente a carico di chi sembra avere, nella dinamica dell'incidente, una ragione "prevalente" rispetto a quella della controparte), secondo il quale il conducente che intenda superare la presunzione legale di colpa di cui al citato art. 2054, comma secondo, c.c., deve dimostrare:

1.    la condotta dell'altro conducente violativa delle regole della comune prudenza e delle norme che disciplinano la circolazione stradale;
2.    la propria condotta, che deve essere conforme alle prescrizioni imposte dal codice della strada e alle regole della comune prudenza.

La necessità, per il conducente che voglia "superare" la presunzione legale di colpa "paritaria", di fornire anche la prova positiva della propria condotta risiede, secondo la giurisprudenza citata (fra le innumerevoli sentenze, si ricorda la recente Cass. Civ., 7057/2017), nell'obbligo giuridico di fare tutto il possibile per evitare il danno, eventualmente ponendo in essere una manovra di emergenza finalizzata a scongiurare lo "scontro" (purché ragionevolmente esigibile in base alle circostanze concrete dell'incidente).

A fronte di un tale orientamento particolarmente rigoroso, si segnala, invece, una recente sentenza della Suprema Corte (si tratta di Cass. Civ. 3696/2018) che si contraddistingue, a parere dello scrivente, per ragionevolezza ed equilibrio.

La sentenza citata, infatti, ha stabilito che il giudice, nella ipotesi di scontro tra veicoli, debba verificare anche d'ufficio, in base a un meticoloso esame delle risultanze dell'istruttoria processuale, eventuali profili di colpa a carico del conducente apparentemente "favorito" dalla dimostrazione della grave violazione delle regole sulla circolazione stradale da parte del veicolo antagonista.

Tuttavia, precisa la Suprema Corte, una volta effettuato il rigoroso esame delle prove relative alla condotta di guida tenuta da parte del conducente onerato della c.d. prova liberatoria, una responsabilità concorrente gli potrà essere attribuita solo nel caso in cui sia stata accertata la violazione delle norme sulla circolazione stradale e/o di comune prudenza.

Argomentando a contrario, si desume quindi che, nel caso in cui sia stata fornita la prova della condotta colposa da parte del veicolo antagonista, ma non risulti dagli atti di causa la violazione di regole sulla circolazione stradale o di comune prudenza da parte del conducente "favorito", quest'ultimo potrà ritenersi pienamente legittimato a pretendere il risarcimento integrale dei danni subiti.

Si riporta di seguito la massima della sentenza citata: "nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054, comma secondo, c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento dell’intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte del quale deve dare conto nella motivazione della sentenza, il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l’eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente” (Cass. Civ., Sez. III, sent. 15.2.2018, n. 3696).

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di Avv. Francesco Bruno

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