La nullità dell'ingiunzione fiscale per mancata notifica


L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato
La nullità dell'ingiunzione fiscale per mancata notifica

Si riportano alcuni passaggi della sentenza emessa dalla CTP Lecce – Sez. 1^, Sent. n. 1065 del 14/03/2018.

Nella fattispecie portata al vaglio della Commissione la società ricorrente apprendeva, per la prima volta, a seguito della notifica della ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 della esistenza di un presunto debito tributario per imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), a fronte della omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento dell'imposta.

La contribuente provvedeva ad impugnare l'ingiunzione, deducendo, la mancata notifica degli atti presupposti, la carenza di legittimazione attiva del soggetto iscritto all’Albo di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 446/1997 ad emettere un tale titolo, la nullità della ingiunzione impugnata perché priva del visto di esecutorietà apposto dal funzionario comunale responsabile del tributo in violazione dell'art. 52 co. 5 lett. d) del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed il difetto di motivazione (anche sotto il profilo della mancata allegazione di necessari atti).

La Commissione Tributaria Provinciale, esaminati gli atti di causa e valutate le argomentazioni difensive, riteneva pregiudizialmente doversi esaminare il vizio della mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti, pur considerando l'ingiunzione impugnata quale atto meramente ricognitivo di una pretesa erariale consolidata.

I giudici di prime cure statuivano che: “Sebbene il concessionario, con le proprie note di costituzione, produca copia dei richiamati avvisi di accertamento, in calce ai quali risulta apposta relata di notifica attestante richiesta di invio di relativo plico raccomandato a mezzo del servizio postale, delle relative formalità di notifica e consegna degli atti non vi è traccia alcuna (né cartoline raccomandate di inoltro, né ricevuta di ritorno, né altre ricevute di avvisi). Sicché in difetto di tanto, l'ingiunzione del concessionario si pone in contrasto alle norme regolanti la materia (…), a fronte della specifica contestazione, il procedente aveva l'onere di comprovare la sussistenza dei presupposti accertamenti di imposta in relazione alla loro avvenuta notifica al contribuente. Al contrario, sia l'ente impositore (anch'esso convenuto in giudizio) che il concessionario non dimostrano alcunché".

Secondo un orami granitico orientamento giurisprudenziale “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei suoi destinatari, soprattutto allo scopo di rendere loro possibile un efficace esercizio del diritto di difesa; in tale sequenza l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

 

 

Articolo del:


di Avv. Agnese Botti

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse