L'affidamento "super esclusivo" del minore


Esclusività del genitore affidatario nel preminente interesse del figlio. Genesi e giurisprudenza
L'affidamento "super esclusivo" del minore

In tema di affidamento del figlio, la giurisprudenza più recente ha individuato un tertium non datur fra i regimi ordinari previsti dall’ordinamento, ovvero sia quello del cosiddetto affido "supereclusivo" nel preminente interesse del minore.

Tale istituto, estrapolato dalle righe dell’art. 337, quater, codice civile permette al genitore affidatario “rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti al minore, senza la consultazione né tantomeno il consenso dell’altro genitore.

Tuttavia, affinché possa essere applicato un regime tanto escludente, debbono necessariamente ricorrere taluni presupposti che manifestino in modo inequivocabile la totale inidoneità del genitore non affidatario a rivestire la figura genitoriale, quali ad esempio:

ì) totale disinteresse nei confronti del figlio;

ìì) condotta violenta nei confronti dell’ex compagna o del figlio;

ììì) mancato mantenimento del minore

Invero, qualora uno dei genitori si riveli del tutto inadatto a rivestire il ruolo genitoriale, il Giudice può disporre l’affidamento superesclusivo, vale a dire escludere quel genitore dall’affidamento e concretare sull’altro il potere di assumere le decisioni di maggior interesse per il figlio.

Sul punto, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 20.03.2014, ha disposto che al genitore affidatario competessero in esclusiva anche le decisioni di maggiore importanza inerenti il figlio minore, tenendo ovviamente conto delle inclinazioni naturali e aspirazioni, senza previo consenso dell’altro genitore per evitare che “la macchina di rappresentanza degli interessi del minore, sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia”.

Secondo la decisione assunta dal Tribunale meneghino, quindi, il totale disinteresse del padre per quanto riguarda le questioni attinenti al figlio, giustifica, quindi, una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti, per “evitare che la rappresentanza degli interessi del minore sia inibita anche per questioni fondamentali”.

Sempre sul tema, si sono successivamente pronunciati il Tribunale di Modena con sentenza del 02.03.2015, con la quale ha disposto che "qualora uno dei genitori si riveli del tutto inadatto a rivestire il ruolo genitoriale, sia perché abbia adottato scelte non confacenti all’interesse del minore, sia perché sia stato assente, in modo prolungato, dalla vita di costui, il giudice può disporre l’affidamento c.d. superesclusivo, vale a dire escludere quel genitore dall’affidamento e concretare sull’altro il potere di assumere le decisioni di maggior interesse per il figlio”.

Il Tribunale di Roma, invece, con decreto del 16.06.2017 ha disposto l’affidamento super esclusivo della prole al genitore idoneo, attesa l’inadeguatezza molto grave dell’altro ad esercitare le funzioni genitoriali confermata dai comportamenti violenti tenuti dal padre nei confronti della madre, oltre alla totale assenza verso i doveri di cura e assistenza relativi al figlio.

Seguono, poi, le pronunce del Tribunale di Padova del 21.11.2017, da cui si trae l’assunto secondo cui “indifferenza e disinteresse del padre impongono una pronuncia di affido super esclusivo o “rafforzato”, principio, questo, in ultimo confermato dalla Tribunale di Milano nella sentenza del 20.06.2018 e dal Tribunale di Verbania del 17.07.2018.

In conclusione, il totale disinteresse affettivo e materiale del genitore non affidatario nei confronti del figlio, concretatesi nell’assenza di un rapporto costante padre-figlio, nel mancato contributo al mantenimento o al rimborso delle spese straordinarie, e - nei casi più gravi - la condotta violenta tenuta dal genitore nei confronti dell’altro o del figlio stesso, giustificano la pronuncia di affidamento “superesclusivo” in capo al genitore ritenuto idoneo.

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di Avv. Maria Teresa Pirillo

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