L'assegno di mantenimento


Si perde davvero il diritto all'assegno di mantenimento se ci si costruisce una nuova famiglia di fatto?
L'assegno di mantenimento
Si perde davvero il diritto all’assegno di mantenimento se ci si costruisce una nuova famiglia di fatto ?
La Cassazione, con la sentenza 6855 depositata il 3 aprile 2015 ha affermato che una relazione more uxorio rileva ai fini della determinazione dell’assegno a carico dell’ex coniuge.
Secondo questa sentenza l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge non è più obbligatorio nel caso in cui quest’ultimo abbia costituito un nuovo nucleo familiare anche di fatto.

La Corte ha definito la "famiglia di fatto" parificandola a qualsiasi altro nucleo familiare quando la convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune.
Quindi nel caso in cui a seguito di un divorzio tra coniugi, il tribunale abbia riconosciuto ad uno dei due la spettanza dell’assegno di mantenimento, di fronte all’esistenza di una vera e propria nuova famiglia, ancorché di fatto, si rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno di divorzio.

Chiaramente, a differenza del caso in cui l’ex coniuge contragga nuovo matrimonio, determinando automaticamente la cessazione del suo diritto all’assegno, questa ipotesi necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale.
La questione era già stata affrontata con la sentenza 17195 del 2011, che però non stabiliva che l’interruzione dell’assegno di mantenimento fosse irrevocabile, limitando lo stop al periodo di convivenza con la nuova famiglia dell’ex coniuge a cui spettavano gli alimenti.

C’è, però, il limite dell’instabilità della famiglia di fatto, che ora la Suprema Corte chiede di dover riconoscere come solida qualora si manifesti in essa "un progetto e un modello di vita in comune".
La Corte così sintetizza l’ormai consolidata impostazione secondo cui la famiglia di fatto trova la propria copertura costituzionale fondamentale all’interno dell’art. 2 Cost, facendola rientrare a pieno titolo tra le formazioni sociali tutelate.

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di Lorenzo Cirri

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