L'importanza di cambiare residenza (a abitazione) dopo la separazione


La ripresa della convivenza si considera riconciliazione, anche se i coniugi dormono in camere separate e intrattengono relazioni extraconiugali
L'importanza di cambiare residenza (a abitazione) dopo la separazione

Il nostro codice civile, all'art. 157, stabilisce che gli effetti della separazione dei coniugi possono cessare anche solo con l'attuazione di un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

Con l'articolo di oggi, vi vogliamo raccontare del caso di due coniugi meneghini i quali, dopo la separazione ottenuta in Tribunale nel 2003, hanno visto rigettare la domanda di divorzio per mancanza del presupposto dell'ininterrotta separazione.

LA VICENDA

Dopo la separazione, infatti, i coniugi avevano continuato ad abitare sotto lo stesso tetto per altri 8 anni, con entrambi i figli.

Nel 2012 l'ex moglie, stanca delle promesse del marito di interrompere la relazione con un'altra donna, dalla quale peraltro aveva avuto un altro figlio e lo aveva riconosciuto, decide di presentare domanda di divorzio.

Il Tribunale meneghino, però, valutato che le circostanze di fatto potevano far ritenere che i coniugi si fossero riconciliati, ha respinto la domanda di divorzio per "improcedibilità".

LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Il caso è giunto sino al vaglio della Suprema Corte di Cassazione, la quale si è pronunciata con la recente ordinanza n. 11636/2020.

Secondo la Corte, la ripresa della convivenza da parte dei coniugi si considera riconciliazione. Non conta che i coniugi dormano in letti o camere separate, che la moglie percepisca il mantenimento concordato e che il marito intrattenga relazioni extraconiugali.

Ciò che rileva è la comunione di vita e la ripresa di relazioni rilevanti, comportamenti quindi incompatibili con lo stato di separazione.

Se il lettore si riconosce in una situazione simile a quella prospettata, si consiglia di rivolgersi al legale di fiducia (meglio se esperto in diritto di famiglia).

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di Avv. Diana Bissolo

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