L'insegnante di scuola privata


Quando l'insegnante di scuola privata può esser considerato lavoratore autonomo e quando lavoratore subordinato?
L'insegnante di scuola privata
Ogni attività può essere svolta in forma di lavoro autonomo o di lavoro subordinato, ma si tratta di principio spesso generico e inappagante (Cass. 9967/05). Cass. n.18692/07, presume subordinazione in caso di lavoro in azienda con materiale ed attrezzatura di questa, ma la riferisce solo a lavori tipo: catena di produzione in fabbrica, a prestazioni cioè socialmente tipiche del lavoro subordinato.
Tale presunzione non può essere estesa all'insegnante per via della natura intellettuale della sua prestazione e della libertà di insegnamento, costituzionalmente tutelata. Tuttavia l'insegnante di scuola pubblica rappresenta un modello per l'insegnante, anche di scuola privata. Quanto più il lavoro dell'insegnante privato si avvicina alla modalità di prestazione di un insegnante di scuola pubblica, tanto più ci sarà possibilità di veder riconosciuta la qualità di lavoro subordinato e, quanto più ci si allontanerà da quella, altrettanto crescerà la possibilità d'esser qualificati come lavoratori autonomi. L'insegnamento pubblico fornisce se non una presunzione generale, una serie di indici presuntivi.
Infatti l'insegnante di scuola pubblica è sempre un lavoratore subordinato, anche quando sia un supplente (Corte Cost. Sent. 7 luglio 1964, n. 77). Non si oppone a ciò la libertà di insegnamento, costituzionalmente garantita, perché questa libertà è considerata solo un modo di essere dell'attività dell'insegnante, che non attenua nessuno degli obblighi di subordinazione propri del pubblici impiegati.
Elementi che fanno presumere la subordinazione di un insegnante sono: l'articolazione dei corsi e l'attribuzioni delle classi agli insegnanti secondo moduli organizzativi previsti dalla legge per gli Istituti Pubblici, inconciliabili con la libertà di orario, la predeterminazione delle attività lavorative, l'entità dell'impegno giornaliero richiesto e del compenso che non possa esser considerato mero rimborso-spese a forfait. Questi elementi devono esser globalmente considerati e configurare un unico quadro indiziario da cui risulti il carattere prevalentemente oneroso e non volontario. Concorrono: continuità didattica secondo moduli che escludano scelta autonoma dell'orario, anche dettati da sola necessità di rispettare il programma, predeterminazione dei contenuti da parte della direzione, entità significativa dell'impegno lavorativo nella settimana.
Ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, deve risultare l'assoggettamento del lavoratore al potere di coordinamento e disciplinare del datore di lavoro e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, attraverso lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro, funzionali all'esercizio del suo potere direttivo, desunto anche dall'analisi del sistema retributivo, commisurato alle ore di insegnamento effettivamente svolte (Cass. 2004/5508).
In particolare non basta che l'insegnante non sia mai stato sanzionato: occorre che il potere disciplinare risulti escluso in linea di principio (Cass., 2 giugno 1999, n.5411). Inoltre l'insegnamento deve risultar prestato mediante mezzi messi a disposizioni dalla scuola, senza spesa o rischio di impresa da parte dell'insegnante. Né questi, per esser riconosciuto lavoratore-subordinato deve limitarsi a far lezione, ma, come nella scuola pubblica, deve impegnarsi ai colloqui con le famiglie, partecipare alle riunioni con gli altri docenti e agli scrutini, e più in generale all'organizzazione ed alle direttive imposte da superiori istanze anche mediante circolari.
Non può invece qualificarsi come subordinato l'insegnante che si muova al di fuori di un potere direttivo che si estrinsechi in ordini specifici, ma solo all'interno di direttive di carattere generale configurabili anche nel lavoro autonomo. La carenza di inserimento nell'organizzazione aziendale, di controllo penetrante nella prestazione rende elementi quali assenza del rischio, continuità della prestazione, osservanza di un orario, localizzazione della prestazione, cadenza e misura fissa della retribuzione, di natura meramente sussidiaria e non decisiva. (Cass. 9967/05).
Ma è soprattutto la mancanza dei moduli propri della scuola pubblica a far ritenere lavoratore autonomo l'insegnante.

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di avv. Pietro Bognetti

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