L'invalidità temporanea del minorenne sottoposto a cure ortodontiche


Cure mediche errate e danno estetico nel soggetto minorenne. L'onere della prova, rispetto anche all'invalidità temporanea, durante gli interventi di recupero del danno
L'invalidità temporanea del minorenne sottoposto a cure ortodontiche

Danni dovuti a errata cure mediche

Rispetto ai riferimenti normativi e ai limiti entro i quali possono essere richiesti i danni conseguenti ad un intervento sanitario inadeguato da parte del legale rappresentante della figlia minore, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, chiamata a decidere nell’ambito di un caso riguardante interventi ortodontici i quali avevano prodotto un danno alla salute anche con riferimento a un lamentato danno estetico.

Il Tribunale di Teramo, adito inizialmente, rigettava in toto la richiesta, mentre la Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma della decisione di primo grado, l’accoglieva parzialmente, condannando l’Azienda sanitaria a risarcire i danni anche se con le significative limitazioni oggetto proprio del successivo giudizio di legittimità.

L’ordinanza della Suprema Corte del 12 marzo 2021, n. 7126 annullava la sentenza della Corte d’Appello sul rilievo del mancato accoglimento da parte della Corte territoriale della domanda di risarcimento dell'invalidità temporanea ossia di quella determinatasi in relazione al periodo nel corso del quale la minore è stata sottoposta a trattamento, prima che si determinasse quella permanente.

La pronuncia della suprema Corte è di particolare rilevanza in quanto conferma l’indirizzo giurisprudenziale per il quale «liquidazione del danno biologico deve tener conto della lesione dell’integrità psico-fisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell’invalidità temporanea e di quella permanente e quest’ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l’individuo abbia riacquistato la sua completa validità con stabilizzazione dei postumi onde l’esistenza di una malattia in atto e l’esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili di modo che, sinché durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, anche se non vi è ancora invalidità permanente [Cass., Sez. III, 3806/2004; Cass., Sez. III, 10303/2012; Cass., Sez. III, 26897/2014; Cass., Sez. III, 5197/2015; Cass., Sez. III, 16788/2015]».

E sulla minore, nel caso di specie, i sanitari erano nuovamente intervenuti al fine di «contenere e stabilizzare i postumi riportati a seguito dell'intervento dannoso (…) anche in considerazione dell’incidenza notoriamente pregiudizievole, sotto il profilo funzionale e della vita di relazione, di tali trattamenti, dovendo l’incidenza dell’invalidità permanente essere valutata solo all’esito della stabilizzazione della sua condizione, determinatasi con la conclusione dell’intervento in questione».

La Cassazione corregge la pronuncia precedentemente adottata dalla Corte d’Appello, che pure aveva riconosciuto un risarcimento, senza tuttavia tener conto «della situazione in cui si è trovata nel corso del periodo in cui è stata costretta a sottoporsi» ai trattamenti finalizzati alla cura del danno arrecatole dagli errati interventi precedenti.

Entrando nella specificità proprio di questo tipologia di invalidità, nel giudizio di merito il «consulente tecnico», nell’ambito della valutazione circa l'invalidità permanente aveva preso in considerazione il danno estetico il quale è certamente rilevante ma sempre e comunque nell'ambito del danno biologico, non «potendo essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico, salve circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età».

Le cure odontoiatriche non sono certamente le uniche a determinare la possibilità di un danno estetico e si pongono anch’esse in stretta connessione con la componente del danno costituita dal disagio nel quale il paziente viene a trovarsi per gli effetti a medio e lungo termine (o anche permanenti) di cure mediche prestate con negligenza, imprudenza o imperizia e, laddove i genitori agiscano in favore dei figli minori, è opportuno, tenendo conto dell’indirizzo della Cassazione, adempiere all’onere della prova del danno biologico di cui il danno estetico è parte integrante salvo i casi nei quali il danno estetico si sia manifestato con caratteristiche tali da differenziarlo nettamente rispetto a quello ragionevolmente derivante da pregiudizi del medesimo tipo, il che equivale a dire, laddove si sia realizzata una conseguenza estetica più grave rispetto a quella che ragionevolmente si produce in presenza del medesimo fatto dannoso, dovendosi altrimenti incrementare l’analisi e la descrizione del danno sia temporaneo che permanente.

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di Avv. Giuseppe Mazzotta

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