Il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi

L’art. 72 bis D.P.R. 602/73 è stato introdotto dal D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, nella L. 248/2005, a sua volta modificato dal D.L. 262/06, convertito, con modificazioni, nella L. 286/2006 e prevede che l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede. In sostanza, il legislatore del 2005-2006 ha esteso la procedura semplificata già prevista dall'art. 72 dello stesso D.P.R. (nel testo originario) per i fitti e le pigioni, all'espropriazione di tutti i crediti del debitore verso i terzi, compresi quelli per stipendio e per altri emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro (con esclusione dei crediti per pensioni e nei limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.p, commi 4, 5 e 6 nonché dal successivo art. 72-ter).
La norma prevede un ordine di pagamento rivolto al terzo dall'agente della riscossione. Si tratta di un provvedimento amministrativo che, però, da l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale (fatti salvi gli incidenti cognitivi volti a realizzare il diritto di difesa dell'esecutato).
L'atto iniziale di questo procedimento ha natura complessa, compendiando in sé un ordine di pagamento, che è anche un atto di pignoramento, che riveste perciò una forma particolare, in deroga a quanto previsto dall'art. 543 c.p.c..
Tuttavia, trattandosi di atto di pignoramento, così definito dalla norma e funzionalmente preordinato all'espropriazione, esso produce gli effetti conservativi ordinari del pignoramento nei confronti del debitore esecutato.
La Corte Costituzionale (ord. 393/08), sia pure incidenter tantum, ha avallato l'interpretazione dell'istituto come forma speciale di pignoramento, rilevando che la facoltà di scelta del concessionario tra due modalità di esecuzione forzata presso terzi non crea né una lesione del diritto di difesa del debitore esecutato, né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati, anche perché questi sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità e possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui al D.P.R. 602/73.
Orbene, la Corte di Cassazione già con la sentenza 20294/11 ha ritenuto che l’istituto in esame sia configurabile come un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale, ricostruendo il modello procedimentale come una fase preliminare o prodromica di un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi, caratterizzata da quell'espansione dei poteri dell'esattore tipica delle esecuzioni affidate a quest'ultimo e da una deroga, consistente nella sostituzione della citazione a comparire (o a rendere dichiarazione) con l'ordine stesso.
Caratterizzata dal fatto che “ove per qualunque motivo non abbia effetto l'ordine di pagamento diretto perché quest'ultimo non segue, la relativa fase parentetica si chiude e riprende il suo svolgimento l'ordinario procedimento espropriativo, tanto da proseguire, con lo snodo della rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 543 c.p.c., stavolta in piena aderenza agli schemi del codice di rito, nelle forme di quest'ultimo” (così Cass. n. 20294/11, in motivazione).
Tale ricostruzione è stata ribadita di recente dalla Suprema Corte (Cass. 2857/15), secondo cui l’ordine di pagamento diretto, dando inizio alla procedura espropriativa vera e propria, non è solo un atto preordinato all'espropriazione, ma è esso stesso atto iniziale di una procedura esecutiva esattoriale in forza del quale il terzo assume gli obblighi che la legge impone al custode ai sensi dell'art. 546 c.p.c., con riferimento alle somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di notifica del pignoramento.
Analogamente, dal giorno in cui gli è notificato l'ordine di pagamento, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme restanti, da lui dovute alle rispettive scadenze, nei limiti di pignorabilità, e fino a concorrenza del credito per cui il concessionario (oggi, agente della riscossione) procede.
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