La Cassazione interviene in materia di risarcimento del danno da morte al convivente more uxorio


Il risarcimento del danno spetta anche nell’ipotesi di morte del convivente more uxorio
La Cassazione interviene in materia di risarcimento del danno da morte al convivente more uxorio

Uno degli argomenti che ha più impegnato la giurisprudenza (sia di merito che di legittimità) negli ultimi anni, è certamente quello relativo al trattamento del convivente more uxorio, stanti le mutate esigenze della società moderna e il conseguente incremento del numero delle cd. coppie di fatto.

Di recente, la Suprema Corte si è espressa sul punto con l’ordinanza del 13 aprile 2018 n. 9178, riportandosi ad un precedente orientamento ormai consolidato, secondo cui le famiglie di fatto e/o i rapporti di convivenza giuridicamente tutelabili anche ai fini risarcitori sono quelli che si fondano non solo su un elemento soggettivo, costituito da una relazione affettiva forte, stabile e continuativa nel tempo, ma anche su un elemento oggettivo, rinvenibile nella reciproca e volontaria assunzione di diritti ed obblighi tra i due conviventi.

Su tale punto, la Cassazione ha precisato che la residenza anagrafica non è un elemento determinante al fine di ritenere configurabile una convivenza more uxorio tutelata dalla legge, tanto è vero che il requisito della “coabitazione” non costituisce più un elemento imprescindibile ed indefettibile, con la conseguenza che, qualora esso manchi, non si può comunque escludere l’esistenza di un rapporto di “convivenza di fatto”, che può essere dimostrato anche mediante elementi presuntivi.

In buona sostanza, secondo la pronuncia della Cassazione, il risarcimento del danno da morte spetta anche al convivente more uxorio quando risulti provato che le due persone, anche se non fisicamente coabitanti nel medesimo immobile, erano comunque legate da un rapporto affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale ciascuno aveva reciprocamente assunto impegni di assistenza morale e materiale verso l’altro.

Tali principi sono stati di recente ribaditi anche dal Tribunale di Roma con sentenza del 29/11/2018, a mezzo della quale il Giudice ha stabilito che il danno da morte del convivente spetta quando il danneggiato fornisca la prova, anche mediante presunzioni e/o elementi indiziari, della serietà, continuità ed effettività del rapporto sentimentale ed affettivo.

Si può dire, quindi, consolidato ormai il principio secondo il quale il convivente more uxorio ha diritto ad invocare l’applicazione dell’art. 2059 c.c. al fine di ottenere il risarcimento per i danni subiti dall’altro convivente, quando dimostri comunque l’esistenza di un legame contraddistinto da una duratura e significativa comunanza di vita e di affetti, anche nell’ipotesi in cui difetti la “coabitazione”, trattandosi di un interesse costituzionalmente tutelato ai sensi dell’art. 2 Cost.

Avv. Giulio Costanzo

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di Avv. Giulio Costanzo

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