La cedolare secca sugli affitti
Cos’è la cedolare secca sugli affitti? Come si paga? Quanto si paga?

In alternativa all’ordinaria tassazione IRPEF gravante sui redditi dei fabbricati il proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile può esercitare l’opzione per la cedolare secca sugli affitti: essa sostituisce l'Irpef ordinaria e le addizionali comunale e regionale, nonché le imposte di registro (pari al 2% annuo per il canone libero ed all' 1,4% per il canone concordato, per metà a carico del proprietario) ed il bollo (cioè la cosiddetta "marca da bollo" che deve essere apposta ai contratti di locazione).
L’aliquota di imposizione è pari al 21% dell’intero affitto pattuito, percentuale che però si riduce al 10% nel caso di contratti a canone concordato siglati in Comuni ad alta densità abitativa. Possono formare oggetto dell’imposta sostitutiva solo le unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo (ivi compreso l’affitto proporzionalmente riferibile alle pertinenze delle stesse, purché locate congiuntamente all’abitazione), ove sia il locatore che l’inquilino sono un cd. privato, ovvero una persona fisica che non agisce nell’esercizio di impresa o libera professione. Non possono invece fruire della cedolare secca i contratti conclusi con imprese o lavoratori autonomi, anche se questi danno in uso l’immobile ai propri dipendenti (c.m. 1.6.2011, n. 26/E).
La cedolare secca è calcolata sul 100% del canone di affitto mentre l'aliquota Irpef del contribuente si applica al 95% dell'affitto per i contratti "liberi" ed al 66,5% ai contratti "concordati". La convenienza della cedolare secca varia in base al livello di reddito ed in base alla tipologia di contratto (concordato o a canone libero). Se si opta per la cedolare secca, si deve rinunciare all'adeguamento Istat del canone per tutta la durata del contratto, comunicandolo all'inquilino con lettera raccomandata a/r (cioè con ricevuta di ritorno).
Chi usufruisce di detrazioni per familiari a carico o per oneri (ad esempio, il 36% ed il 55%) deve verificare se, escludendo dal reddito complessivo l'affitto soggetto a cedolare secca, non perda in tutto o in parte la possibilità di beneficiare di tali detrazioni. Questa circostanza è rilevante soprattutto per i redditi più bassi: se un contribuente può avvalersi di agevolazioni superiori alle tasse da pagare, in caso di regime ordinario può chiederne il rimborso; invece, qualora optasse per la cedolare secca, sarebbe costretto a rinunciarvi per "incapienza".
L’aliquota di imposizione è pari al 21% dell’intero affitto pattuito, percentuale che però si riduce al 10% nel caso di contratti a canone concordato siglati in Comuni ad alta densità abitativa. Possono formare oggetto dell’imposta sostitutiva solo le unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo (ivi compreso l’affitto proporzionalmente riferibile alle pertinenze delle stesse, purché locate congiuntamente all’abitazione), ove sia il locatore che l’inquilino sono un cd. privato, ovvero una persona fisica che non agisce nell’esercizio di impresa o libera professione. Non possono invece fruire della cedolare secca i contratti conclusi con imprese o lavoratori autonomi, anche se questi danno in uso l’immobile ai propri dipendenti (c.m. 1.6.2011, n. 26/E).
La cedolare secca è calcolata sul 100% del canone di affitto mentre l'aliquota Irpef del contribuente si applica al 95% dell'affitto per i contratti "liberi" ed al 66,5% ai contratti "concordati". La convenienza della cedolare secca varia in base al livello di reddito ed in base alla tipologia di contratto (concordato o a canone libero). Se si opta per la cedolare secca, si deve rinunciare all'adeguamento Istat del canone per tutta la durata del contratto, comunicandolo all'inquilino con lettera raccomandata a/r (cioè con ricevuta di ritorno).
Chi usufruisce di detrazioni per familiari a carico o per oneri (ad esempio, il 36% ed il 55%) deve verificare se, escludendo dal reddito complessivo l'affitto soggetto a cedolare secca, non perda in tutto o in parte la possibilità di beneficiare di tali detrazioni. Questa circostanza è rilevante soprattutto per i redditi più bassi: se un contribuente può avvalersi di agevolazioni superiori alle tasse da pagare, in caso di regime ordinario può chiederne il rimborso; invece, qualora optasse per la cedolare secca, sarebbe costretto a rinunciarvi per "incapienza".
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