Separazione, quando vi è l'addebito per violazione del dovere di fedeltà


Il tradimento non è causa di addebito qualora la crisi coniugale fosse preesistente e l'infedeltà non sia causa, ma effetto della crisi già in atto
Separazione, quando vi è l'addebito per violazione del dovere di fedeltà

"Lo screenshot della chat dimostra lo status con il cuoricino dedicato all'altro, ma il matrimonio era già in crisi, al punto che lui si era trasferito nella rimessa".

Già venuta meno, dunque, l'affectio coniugalis.

La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi.

Ne consegue che legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito se, nonostante la relazione extraconiugale di una delle parti, il matrimonio risulti essere entrato in crisi in epoca anteriore.

Il tradimento non è causa di addebito qualora la crisi coniugale fosse preesistente e l'infedeltà non sia causa, ma effetto della crisi già in atto.

I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica, con la conseguenza che la loro violazione non trova sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento.

Il comportamento violativo di un diritto fondamentale della persona e la sua incisione con particolare gravità, vengono ricondotti non già alla mera e semplice violazione del dovere di fedeltà e, quindi, all'esistenza di una relazione extraconiugale, ma non potrebbero di per sè fondare una domanda di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c., in assenza di modalità insultante ed ingiuriosa.

Il principio, noto alla giurisprudenza da anni, si è consolidato con le più recenti pronunce della Cassazione, implicando la necessità di supportare - attraverso validi elementi probatori - l'eventuale domanda di addebito a carico del coniuge.

In particolare, le dichiarazioni rese dai figli, spontaneamente o in sede di deposizione testimoniale, da cui emerga da un lato l'instaurazione di una relazione extraconiugale ad opera di uno dei genitori, dall'altro che i contrasti e le pesanti discussioni tra gli stessi avrebbero avuto avvio solo successivamente alla scoperta da parte dell'altro coniuge di detta relazione - escludendo dunque la preesistenza di una crisi coniugale - costituiscono prova efficace ed esauriente della violazione del dovere suddetto.

Diverse ed interessanti le implicazioni legali della violazione del dovere di fedeltà all'interno del menage familiare e di coppia.

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di Avv. Viviana Marzano

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