La famiglia ricostituita e l'assegno divorzile


Secondo la Corte di Cassazione (6855/2015), con la famiglia ricostituita da coniugi precedentemente divorziati, cessa per sempre l'assegno divorzile
La famiglia ricostituita e l'assegno divorzile
Il mantenimento del coniuge divorziato è regolato dalla legge 01.12.1970, n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", con la previsione contenuta all'art. 5, comma 6, secondo la quale «il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive»: trova espressione, sia pure con una luce assai fioca, il valore che la legge attribuisce alla concorde volontà con la quale i coniugi hanno, dapprima costituto e, successivamente, proseguito la convivenza secondo una comune e concorde progettualità, almeno sino al momento della rottura definitiva del matrimonio.

Accade sovente che i coniugi divorziati, anche in presenza di figli, decidano di costituire, a loro volta, nuovi e successivi nuclei familiari. E se ciò determina, pacificamente, la cessazione del diritto al mantenimento, come regolato dal citato articolo 5 della legge sul divorzio, si pone il problema dei casi in cui la relazione affettiva sia rimasta nel quadro proprio di una famiglia, cosiddetta 'di fatto', sulla cui natura di famiglia, pur non fondata sul matrimonio, specialmente in presenza di figli, non possono porsi dubbi, così come, del resto, è altrettanto indubbio che essa resti slegata dalle regole proprie del matrimonio, per volontà proprio di coloro che l'hanno costituita. Per i casi quale quello descritto, assai frequente, la Corte di Cassazione con sentenza 03-04-2015, n. 6855, offre un'interpretazione ed un'applicazione delle regole citate, secondo la quale «l'assegno divorzile non è dovuto, in via definitiva, qualora l'avente diritto abbia instaurato con un'altra persona una convivenza con i caratteri della stabilità e della continuità, i cui componenti abbiano elaborato un progetto di vita in comune analogo a quello che, di regola, caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio, non rilevando la successiva cessazione di tale convivenza». L'espressione "in via definitiva" si riferisce al fatto che, laddove l'unione di fatto termini anch'essa, nel qual caso, come è noto, nessuna tutela è prevista, il coniuge già divorziato non potrà tornare a beneficiare dell'assegno inizialmente goduto dal primo partner e ciò perché, spiega la Corte di Cassazione, «una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli (ciò che dovrebbe escludere ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge) deve essere caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi (ferma restando evidentemente la permanenza di ogni obbligo verso i figli)».

La decisione della Cassazione esprime chiaramente un principio e le regole che danno ad esso attuazione, negando al coniuge divorziato la possibilità di 'recuperare' una tutela economica che la semplice convivenza non può in alcun modo garantire nel nostro ordinamento. D'altra parte, l'argomento utilizzato dalla Cassazione è la conseguenza del valore attribuito, sul piano sociale e relazionale, alla scelta di chi, pur non essendo vincolato dal legame matrimoniale, non passa a nuove nozze, restando in un ambito giuridico notoriamente privo di regolamentazione in ordine al mantenimento, specialmente per le ipotesi in cui la relazione affettiva si interrompa. Diversamente, considerare la scelta della famiglia di fatto, ad opera di coniugi precedentemente divorziati, ossia la famiglia 'ricostituita', una scelta in subordine rispetto al divorzio, in grado di far rivivere le tutele di quest'ultimo rivivere in caso di cessazione, snaturerebbe il valore che a quella scelta è notoriamente attribuito. Il senso della pronuncia della Corte di Cassazione è, quindi, di un'ontologica differenza tra il regime normativo della famiglia fondata sul matrimonio e quello riservato alla famiglia di fatto, ciò come naturale conseguenza proprio del valore attribuito alla libera scelta delle persone che hanno, nell'uno o nell'altro modo, strutturato la loro scelta affettiva.

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di Avv. Giuseppe Mazzotta

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