La liquidazione coatta amministrativa e concorso con il fallimento

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale che viene applicata a determinate categorie di imprese che sono individuate dalle leggi speciali. Tra gli enti interessati vi sono in particolare le banche, le imprese di assicurazioni e le società cooperative.
Le cooperative, tuttavia, possono anche essere oggetto della procedura fallimentare quando svolgono attività commerciale, pertanto per dichiarare il fallimento di una cooperativa bisogna preventivamente accertare la natura commerciale dell’ente.
La liquidazione coatta viene disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto.
I presupposti della liquidazione coatta sono lo stato di insolvenza, gravi irregolarità gestionali, ragioni di pubblico interesse.
Gli organi della procedura sono l’autorità di vigilanza che ha il potere di emettere il provvedimento di liquidazione, il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza.
Il commissario liquidatore prende in consegna i beni, le scritture contabili, i documenti della cooperativa e forma l’inventario. Il commissario liquidatore non è tenuto alla redazione del bilancio annuale, ma è obbligato a presentare semestralmente alla autorità di vigilanza una relazione sull’andamento della procedura con allegato un rendiconto sulle operazioni effettuate. Il commissario liquidatore può esercitare l’azione di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo e del controllo della cooperativa. Il commissario liquidatore sostanzialmente ha gli stessi poteri e svolge le stesse funzioni di un curatore fallimentare.
Il comitato di sorveglianza è un organo consultivo e di controllo, la sua nomina è facoltativa. La legittimazione processuale in tutte le controversie riguardanti la cooperativa viene trasferita al commissario liquidatore.
Come accade per il fallimento, anche nella liquidazione coatta amministrativa vi è una prima fase di accertamento del passivo, una seconda fase di liquidazione dell’attivo e una terza fase della ripartizione dell’attivo.
Nella prima fase il commissario liquidatore forma lo stato passivo e lo deposita presso la cancelleria fallimentare del Tribunale dove la cooperativa ha la sede principale. Nella seconda fase il commissario liquidatore, previa autorizzazione della autorità di vigilanza e del comitato di sorveglianza (in caso di nomina), provvede alla vendita dei beni immobili e mobili della società. Dopo aver terminato la fase di liquidazione, inizia la terza fase nella quale il commissario procede al riparto ai sensi dell’art. 111 L.F. previa autorizzazione dell’autorizzazione dell’autorità di vigilanza e del comitato di sorveglianza (in caso di nomina).
Il commissario liquidatore procede alla chiusura della procedura con la redazione del bilancio finale di liquidazione, del conto di gestione e del piano di riparto, che vengono depositati presso la cancelleria fallimentare previa autorizzazione della autorità che vigila sulla liquidazione. Il commissario liquidatore comunica ai creditori ammessi al passivo l’avvenuto deposito con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati. In assenza di contestazioni il bilancio finale di liquidazione, il conto di gestione e il piano di riparto sono approvati e il commissario liquidatore può procedere alle ripartizioni tra i creditori aventi diritto.
Infine, di particolare interesse è l’articolo 196 della legge fallimentare: “Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa, e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento”.
In sostanza nelle cooperative la sentenza di fallimento è alternativa alla liquidazione coatta amministrativa. In presenza di una sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale, non sarà più possibile per il Ministero dello Sviluppo Economico emanare il decreto della liquidazione coatta amministrativa, così come la sentenza di fallimento sarà preclusa in presenza del decreto di liquidazione coatta.
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