La modifica delle condizioni di separazione


Quando e con che modalità può essere richiesta?
La modifica delle condizioni di separazione
A seguito della separazione personale dei coniugi , le condizioni che regoleranno i rapporti fra le parti vengono racchiuse nella sentenza di separazione (a seguito di contenzioso giudiziale), nell’omologa (in caso di separazione consensuale), ovvero in un precedente provvedimento di modifica delle condizioni medesime.

La modifica delle condizioni di separazione può essere richiesta in qualsiasi momento, al verificarsi di fatti modificativi della situazione precedentemente esistente e cristallizzata in sede di separazione giudiziale o consensuale: tali eventi sopravvenuti possono essere di carattere vario, come, ad esempio, la perdita di un lavoro, o l’incremento del reddito, o l’instaurazione di una stabile convivenza. Tali fatti modificativi, al fine di poter legittimare la richiesta di modifica, devono aver cagionato uno squilibrio tra le condizioni patrimoniali.
La richiesta, che può provenire da uno o da entrambi i coniugi separati, può vertere su questioni economiche relative all’ammontare ed alla modalità dell’assegno di mantenimento, sull’assegnazione della casa familiare, oppure su questioni inerenti l’affidamento dei figli.

L’onere della prova del mutamento delle condizioni personali o patrimoniali grava sul coniuge che chiede la revisione del provvedimento adottato in sede di separazione.
La modifica delle condizioni può essere raggiunta stragiudizialmente o giudizialmente.
Per quanto concerne la via stragiudiziale, si può ricorrere utilmente al recente istituto della negoziazione assistita, attraverso la quale le parti, assistite dai rispettivi avvocati, possono raggiungere la stipula di una convenzione che produce gli stessi effetti del provvedimento giudiziario. Quando non ci sono figli, l'accordo sottoscritto dai coniugi verrà vagliato esclusivamente dal P.M. il quale, in assenza di irregolarità, comunicherà il nulla osta agli avvocati affinché costoro trasmettano la convenzione al competente Ufficio di Stato Civile per la relativa annotazione.

In presenza di figli minorenni, di figli portatori di handicap o non economicamente autosufficienti, invece, oltre al vaglio del P.M. sarà necessario anche quello del Presidente del Tribunale.
Sempre in via stragiudiziale, in assenza di figli minori o di maggiorenni incapaci, le parti di comune accordo possono, mediante dichiarazioni separate rese al Sindaco, raggiungere un accordo compilato da quest'ultimo in qualità di ufficiale dello stato civile, il quale produrrà gli effetti di un provvedimento giudiziario senza che sia necessaria l’omologazione.
In alternativa, rimane sempre esperibile la "tradizionale" procedura giudiziale, che inizia con la presentazione di un ricorso ex art. 710 c.p.c. presso il Tribunale competente e che si svolge nelle forme della camera di consiglio, alla presenza del Pubblico Ministero il quale, al termine dell’istruttoria, formulerà le sue conclusioni.
Qualora non si riesca a raggiungere un accordo e non si possa immediatamente definire il procedimento, il Tribunale potrà adottare dei provvedimenti provvisori suscettibili, come tali, di ulteriori modifiche in corso di causa, sino all'emissione del decreto conclusivo.
A mero titolo esemplificativo, si evidenziano una serie di casi che hanno portato alla richiesta di modifica delle condizioni di separazione: nuovi oneri familiari, accresciute esigenze dei figli, maturazione di aspettative ereditarie, aumento del costo della vita, provvedimenti di limitazione e decadenza della potestà genitoriale, convivenza more uxorio del coniuge beneficiario dell’assegno, nuove nozze del coniuge beneficiario, insorgenza ed aggravamento di una patologia, licenziamento, dimissioni, pensionamento, cessazione dell’attività commerciale, miglioramenti economici dei coniugi, percezione del T.F.R. o del T.F.S., indipendenza economica dei figli maggiorenni, comportamenti gravemente inadempienti, pregiudizievoli per i figli ed ostacolanti le modalità dell’affidamento.

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di avv. Roberto Biasoli

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