La nuova "DATA CERTA" per le scritture private
Non è più possibile usufruire del timbro "data certa" rivolgendosi ad un Ufficio postale.

Con specifica Circolare "interna" Poste Italiane SpA ha comunicato che a partire dall'1/4/2016 non sarà più possibile per il cittadino ottenere dagli Uffici postali l'apposizione del timbro al fine di dare "data certa" ad un documento.
Sul punto l'art. 2704, comma 1, C.C. dispone che:
"la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo a terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento..."
Restano però ancora diverse soluzioni alternative sempre più legate al mondo digitale per ottenere quanto disposto dall'artico del Codice Civile:
1. La Registrazione presso l'Agenzia delle Entrate versando l'Imposta di Registro in misura fissa.
2. Tramite Notaio che dovrà predisporre una "copia conforme" del documento.
3. Con plico, si tratta in questo caso di inviare a se stessi e/o alla parte interessata una raccomandta in plico e senza busta.
4. Invio del documento tramite PEC.
5. Apposizione di marca postale elettronica tramite il servizio offerto da Poste Italiane SpA.
6. Da ultimo è possibile apporre ad un documento informatico, anche non firmato digitalmente, una "marca virtuale" che associa allo stesso data e ora certa.
Sul punto l'art. 2704, comma 1, C.C. dispone che:
"la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo a terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento..."
Restano però ancora diverse soluzioni alternative sempre più legate al mondo digitale per ottenere quanto disposto dall'artico del Codice Civile:
1. La Registrazione presso l'Agenzia delle Entrate versando l'Imposta di Registro in misura fissa.
2. Tramite Notaio che dovrà predisporre una "copia conforme" del documento.
3. Con plico, si tratta in questo caso di inviare a se stessi e/o alla parte interessata una raccomandta in plico e senza busta.
4. Invio del documento tramite PEC.
5. Apposizione di marca postale elettronica tramite il servizio offerto da Poste Italiane SpA.
6. Da ultimo è possibile apporre ad un documento informatico, anche non firmato digitalmente, una "marca virtuale" che associa allo stesso data e ora certa.
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