La pensione di reversibilità anche ai coniugi privi del mantenimento


La recente circolare INPS reca regole in linea con la giurisprudenza che non differenzia i coniugi in base al fatto se la la separazione sia stata con o senza addebito
La pensione di reversibilità anche ai coniugi privi del mantenimento

La pensione di reversibilità spetta anche ai coniugi superstiti non aventi diritto al momento della morte dell’altro coniuge all'assegno di mantenimento.

Lo stabilisce la circolare Inps Circolare n° 19 del 01-02-2022 aderendo all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione e ai principi affermati dalla Corte costituzionale (Sent. n. 286 del 1987), in base ai quali il titolo della separazione non può determinare un differente trattamento tra i coniugi superstiti, con la conseguenza che il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha, pertanto, diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite (cfr. Cass. n. 2606 del 2018 e n. 7464 del 2019).

L’ente di previdenza ha modificato il proprio indirizzo ed ha aderito all’orientamento giurisprudenziale più recente su conforme parere del Ministero del lavoro.

Fondamento della tutela è l’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il quale «riconosce il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge superstite. La predetta disposizione normativa non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta in favore del coniuge superstite, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato».

La Cassazione si era, in effetti, recentemente espressa tal proposito con l’Ordinanza del 02/02/2018, n. 2606 in base alla quale «In tema di pensioni, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286/1987, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 23, comma 4 della L. 18 agosto 1962, n. 1357, nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato, tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte» e la successiva Ordinanza del 15/03/2019, n. 7464, la quale nel confermare l’identico contenuto della precedente aggiunge che nella citata sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987 «E' stato in particolare affermato che dopo la riforma dell'istituto della separazione personale, introdotto dal novellato art. 151 c.c. e la sentenza della Corte Cost., non sia più giustificabile il diniego, al coniuge cui fosse stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli».

Veniamo alle delicate questioni di diritto transitorio.

In base alla circolare in commento, la disciplina di cui alla stessa viene applicata anche alle domande pendenti al momento della sua emanazione e «Devono essere altresì riesaminate, su richiesta degli interessati, le domande respinte, sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato» fermo restando che questa retroattività sostanziale incontra il limite della prescrizione o delle decadenze che siano nel frattempo intervenute.

E la prescrizione riguarda anche i procedimenti pendenti visto che «Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi ad oggetto la materia in esame, le Strutture territoriali dovranno accogliere e liquidare le relative istanze di parte nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale».

La circolare, infine, considera anche i casi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata «in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato»; in tali casi si procederà alla ricostituzione o alla revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria. Ma non vi sarà recupero delle somme che siano state già corrisposte, essendo i criteri, termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti derivanti da prestazioni pensionistiche indicati nella determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017 richiamati dalla circolare n. 47 del 2018.

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di Giuseppe Mazzotta

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