La responsabilità del sanitario


Maggiori tutele, sia in ambito penale che civile, per l'esercente la professione sanitaria in caso di errori professionali
La responsabilità del sanitario
Lo scorso 28 febbraio è stato definitivamente approvato il disegno di legge Gelli L. n. 8 del 8 marzo 2017 in materia di "disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"

Il nuovo dettato normativo entrato in vigore lo scorso 1 aprile 2017 con l'introduzione di importanti novità sia in ambito penale che in ambito civile circa la responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie e delle strutture sanitarie. Il legislatore è intervenuto particolarmente sulla responsabilità dell'esercente la professione medica, ricomprendendovi sia la categoria medica, il tecnico sanitario e l'infermiere, introducento delle importanti novità.
Dal punto di vista della responsabilità penale viene introdotta una nuova fattispecie criminosa prevista dall'art. 590 sexies c.p. "responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario"; in particolare, il secondo comma del suddetto articolo introduce un'espressa esclusione di responsabilità prevista allorquando, seppur l'evento si sia verificato per imperizia, siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, ovvero in mancanza di queste dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che risultino adeguate al caso concreto.
A differenza però della precedente disposizione normativa, la novella non fa alcuna distinzione tra colpa grave e la colpa lieve del medico ai fini dell'esclusione della sua punibilità, laddove quest'ultimo si sia attenuto alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate. Con la legge Gelli il legislatore ha chiarito la fattispecie penale della responsabilità medica, specificando la condotta lecita e quella illecita.
Dal punto di vista della responsabilità civile, sono state introdotte importanti novità che hanno inciso particolarmente sulla responsabilità civile del medico, in primo luogo è stata prevista un'importante distinzione tra la responsabilità dell'esercente la professione medica e quello della struttura sanitaria;
quanto alla responsabilità della struttura sanitaria la novella non ha apportato particolari novità, confermando che l'eventuale responsabilità debba essere fatta rientrare nella responsabilità di tipo contrattuale.
Le novità più importanti sono state invece introdotte dall'art. 7 comma 3 del l. n. 8/ 2017 in ordine alla responsabilità dell'esercente la professione medica, laddove prevede espressamente che risponda di eventuali responsabilità per i fatti a lui imputabili ai sensi dell'art. 2043 c.c. ossia a titolo di responsabilità extracontrattuale con degli importanti riflessi:
sia in tema di onere probatorio, essendo il danneggiato a dover dimostrare il danno, la responsabilità dell'esercente la professione medica, oltre alla connessione tra l'errore e il danno procurato;
sia in termini di prescrizione, in quanto, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, il termine prescrizionale è di 5 anni rispetto ai 10 anni previsti nell'ambito della responsabilità contrattuale.
L'attività dell'esercente la professione medica, rientra invece nella disciplina contrattualistica e quindi, nel caso si verifichi un danno, nella responsabilità contrattuale, laddove vi sia un preesistente legame contrattuale tra il paziente ed il medico, come si rinviene nelle prestazioni specialistiche private del libero prefessionista che non si serva di strutture pubbliche o private; in tali casi la responsabilità deve essere rincondotta alla disciplina contrattualistica con tutte le ulteriori implicazioni in termini di prova e di termine prescrizionale.

In conclusione il legislatore con la richiamata riforma legislativa ha voluto rendere chiarezza circa la responsabilità penale dell'esercente la professione medica, prevendendo l'impunibilità dello stesso, laddove si attenga alle linee guida, dal punto di vista civilistico ha posto chiarezza sulla natura della responsabilità del medico, ed ha inoltre introdotto importanti novità procedurali volte a velocizzare i tempi del risarcimento del danno.

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di Avv. Smargiassi Carlo

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