La responsabilità dell'avvocato: il danno


L'inadempimento deve esser causa esclusiva dell'esito negativo della causa. La prova è a carico del cliente, l'avvocato deve provare la sua diligenza
La responsabilità dell'avvocato: il danno
L’attore deve dar prova della sussistenza del danno, che grava su di lui quale creditore senza alcuna presunzione a carico del professionista-debitore. L'attore deve inoltre dimostrare che, senza quegli errori, il giudizio avrebbe avuto esito favorevole (Cass. Civ., 16 febbraio 2016, n. 2954; Cass. Civ. 24 maggio 2016, n. 10698; Cass. civ., 16 ottobre 2008, n. 25266, Trib. Vicenza 25 novembre 2016, n. 2092) anche in caso di lamentata perdita di chance (Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2009, n. 20828; Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2009, n. 5054; Cass. civ. sez. un., 27 marzo 2008, n. 7943).
Però la giurisprudenza più recente ha distribuito l'onere della prova, attribuendo all'attore l'onere di provare il danno: allegare e provare l'esistenza del contratto, il danno e il nesso con l'inadempimento imputato al professionista, mentre quest'ultimo sarà onerato di dimostrare, alternativamente, che inadempimento non vi è stato, ovvero che esso - pur sussistente - non è stato la causa dei danni lamentati dall'attore (Tribunale Milano, sez. civ., 25 novembre 2016, n. 13033).
Il fatto inerente l'inadempimento, posto alla base della domanda di risarcimento, deve essere sempre chiaramente rappresentato con eccezione ex art. 1460 c.c. e deve esser tale da incidere sull'esito prognostico della causa (Cass. Civ., sent. 15 dicembre 2016, n. 25894) e deve configurarsi quale "inadempimento del debitore che sia qualificato, cioè astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato" (Cass. Civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577).
L'attore deve rappresentare tutti gli elementi di causa in modo da consentire al magistrato di esaminare l'intero processo e di effettuare la valutazione prognostica sul suo esito (positivo per l’attore) e sul nesso eventuale tra la pretesa negligenza dei suoi legali ed il danno subito (Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2014, n. 6347). In particolare la Cassazione, con orientamento conforme da tempo ritiene che "la responsabilita' professionale dell'avvocato, la cui obbligazione é di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'articolo 1176 c.c., comma 2, da commisurare alla natura dell'attivita' esercitata. Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio di appello), il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto e' ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimita' se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici"(Cass. Civ., sez. III, 29 settembre 2017, n. 22849).
L'attore non può perciò omettere le eccezioni di parte avversa e quant'altro posto della sentenza con la quale era stata respinta la sua domanda, offrendo tutto il materiale necessario all'esame complessivo del contraddittorio ed alla valutazione totale ed equilibrata e delle reali possibilità di accoglimento della pretesa.
Qual è la diligenza richiesta all'avvocato? Cassazione 2016/25894, parla di diligenza del buon padre di famiglia, richiamando l'art. 1176 c.c., ma sottolinea che l'avvocato risponde anche per colpa lieve, salvo nel caso di soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà ex art. 2236 c.c.. In realtà la diligenza richiesta all'avvocato non è solo quella del buon padre di famiglia ma quella, ex art. 1176 c.c., co.2, richiesta in media ad un professionista (Cass. Civ., sent. 28 giugno 2016, n. 13292; Tribunale Bari, 3, 11 settembre 2014, n. 4067). La diligenza richiesta è quella qualificata (Trib. Milano, 1, 23 novembre 2016, n. 12886). L'obbligo di diligenza comprende quello di consigliare il cliente, di informarlo, di dissuaderlo dall'intraprendere una causa infondata, di rappresentargli le difficoltà (Cass. Civ., sent. 19 aprile 2016, n. 7708; Trib. Firenze, 3, 24 giugno 2016 n. 2431) e su questo incombe in capo al professionista l'onere probandi. La mancata istanza di prova da parte dell'avvocato inerente la sua condotta diligente può motivare la sua condanna (Cass. Civ, ordinanza, 13 settembre 2017, n. 21173).

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di pietro bognetti

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