La retribuzione del socio accomandante
Lavoro subordinato e socio accomandante

Nel caso di società in accomandita semplice (s.a.s.) possiamo trovare la figura del c.d. socio lavoratore, ovvero un soggetto obbligato a prestare la propria attività lavorativa, che conferisce nella società. In questo caso è proprietario della società come gli altri soci e di conseguenza partecipa alla gestione della società ed al rischio d’impresa nei limiti però del proprio conferimento alla società, oltre ad avere una retribuzione diretta per il lavoro prestato.
Ai fini della qualificazione di rapporto subordinato, è necessario che sussistano due requisiti:
a) che la prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto speciale;
b) che il socio presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia.
Quanto sopra è espressamente rilevato dalla giurisprudenza consolidata in materia, per cui nelle società di persone è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci purché ricorrano due condizioni:
a) che la prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto speciale
b) che il socio presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia
Il compimento di atti di gestione o la partecipazione alle scelte più o meno importanti per la vita della società non sono, in linea di principio, incompatibili con la suddetta configurabilità, sicché anche quando esse ricorrano è comunque necessario verificare la sussistenza delle suddette due condizioni. (Cass., sez. lav., 11-01-1999, n.216).
Ai fini della qualificazione di rapporto subordinato, è necessario che sussistano due requisiti:
a) che la prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto speciale;
b) che il socio presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia.
Quanto sopra è espressamente rilevato dalla giurisprudenza consolidata in materia, per cui nelle società di persone è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci purché ricorrano due condizioni:
a) che la prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto speciale
b) che il socio presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia
Il compimento di atti di gestione o la partecipazione alle scelte più o meno importanti per la vita della società non sono, in linea di principio, incompatibili con la suddetta configurabilità, sicché anche quando esse ricorrano è comunque necessario verificare la sussistenza delle suddette due condizioni. (Cass., sez. lav., 11-01-1999, n.216).
Articolo del: