La Segnalazione Certificata di Agibilità


Addio Certificato rilasciato dal Comune - Spetta al proprietario dell’immobile segnalarne l’abitabilità e al tecnico abilitato asseverarne l’agibilità
La Segnalazione Certificata di Agibilità
Il D.lgs. 222/2016, meglio conosciuto come Decreto SCIA2, semplificando il panorama normativo riguardante i procedimenti da seguire per la realizzazione degli interventi di edilizia, ha introdotto molteplici novità. Tra queste la rivoluzionaria introduzione della SCA. L’acronimo sta per Segnalazione Certificata di Agibilità ed indica quel tipo di segnalazione attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità.

Il concetto di abitabilità affonda le proprie radici nella legislazione del primo novecento (Regio Decreto n.1265 del 27 luglio 1934, cd. "Testo Unico delle leggi sanitarie") ed è, da sempre, indissolubilmente legato alle condizioni igienico-sanitarie dello stesso che, evidentemente, ne definiscono la cd. "agibilità". Tant’è che abitabilità ed agibilità divengono, nel tempo, veri e propri sinonimi, riuniti con il Testo Unico dell’Edilizia (d.pr. 380/2001) sotto l’unico istituto del Certificato di Agibilità.

Tale era la Certificazione, rilasciata dal Comune su richiesta del cittadino, che permetteva a quest`ultimo di poter vivere in una casa di nuova costruzione o sottoposta ad interventi di ristrutturazione, divenendo, pertanto, documento unico necessario per l’utilizzo di tutti gli immobili.
Con il Decreto SCIA 2 del 2016 e l’introduzione della SCA, si è prodotta una sostanziale inversione degli oneri che ha comportato un più celere e semplificato iter procedimentale. La novità sta, invero, nel fatto che l’agibilità dell’immobile non deve più essere certificata dal Comune a seguito della presentazione di tutta la documentazione necessaria, bensì certificata dal Tecnico Abilitato previo recupero ed accertamento di tutti i documenti attestanti le condizioni di sicurezza, salubrità e conformità rispetto la normativa vigente. In particolare, il tecnico deve asseverare che tutte le condizioni che sanciscono l’agibilità di un immobile, così come elencate dall’art. 24 "Agibilità" del Testo Unico dell’Edilizia (sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati), sono verificate.

Dunque:
- precedentemente il cittadino, nei casi più avanti esaminati, era tenuto a presentare richiesta di rilascio del Certificato entro 15gg dalla comunicazione di Fine Lavori corredata da tutta la documentazione impiantistica, strutturale e catastale inerente l’immobile e, in caso di riscontro positivo, attendere i consueti 30 giorni per ottenerlo;
- con il Dpr 222/2016 il cittadino non è più tenuto a presentare richiesta ed attendere rilascio, bensì, munito della documentazione necessaria, presenterà, entro 15gg dalla comunicazione di fine lavori, una SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA’. Sarà poi cura dell’Ufficio Preposto, entro 30 giorni, controllare la documentazione ed eventualmente richiedere integrazioni o precisazioni. Di talchè la Certificazione di Agibilità dell’immobile sarà valida a partire dalla data di presentazione ed acquisizione al protocollo della prefata segnalazione, senza dover attendere i 30 giorni per il rilascio. Infatti, per dimostrare la sussistenza delle condizioni di Agibilità dell’immobile, basterà esibire copia della Segnalazione Certificata di Agibilità presentata dal Tecnico Abilitato con indicazione del protocollo dell’Ufficio comunale.

Non poco rilevante tale ‘switch’ procedurale sotto il profilo delle responsabilità: invero, se fino a poco tempo fa questa ricadeva sull’Ufficio pubblico, per il caso di errore nella documentazione non rilevato, ora la totale responsabilità ricade sui tecnici certificatori, che in caso di dichiarazione falsa dovranno assumersi tutti i rischi previsti dalla legge.
Ma quando è necessario produrre la SCA? Ancora una volta lo stabilisce l’art. 24 del d.pr. 380/2001, così come modificato dal recentissimo d.lgs 222/2016. Essa va presentata ogni qualvolta che vengono eseguiti i seguenti interventi:
a. Nuove costruzioni;
b. Ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c. Interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al condizioni di "sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico" citati nello stesso articolo.

Pertanto risulta necessaria ed indefettibile anche per semplici lavori di ristrutturazione quali le sostituzioni di infissi o rifacimenti dell’impianto elettrico o di riscaldamento.
È necessario produrre con detta segnalazione tutta una serie di allegati, di seguito meglio individuati:
· Relazione tecnica di asseverazione e agibilità, (di cui all’art. 24 c. 5 lettera "a" DPR 380/01).
· Certificato di collaudo statico o di regolare esecuzione delle opere strutturali. (Cemento armato e sismica), (di cui all’art. 24 c. 5 lettera "b" DPR 380/01).
· Dichiarazione superamento delle barriere architettoniche (di cui all’art. 24 c. 5 lett. "c" DPR 380/01).
· Dichiarazioni di conformità/rispondenza impianti. (Sicurezza degli impianti), (di cui all’art. 24 c. 5 l. "e").
· Dichiarazione relativa al contenimento energetico, (di cui all’art. 24 c. 5 lettera "e" DPR 380/01).
· Conformità igienico sanitaria, (di cui all’art. 24 c. 5 lettera "e" DPR 380/01).
· Dichiarazioni relativa alla normativa antincendio, (di cui all’art. 24 c. 1 DPR 380/01).
· Ricevuta accatastamento e planimetria/e catastali, (di cui all’art. 24 c. 5 lettera "d" DPR 380/01).
· Nel caso di tardiva presentazione, (oltre il termine di 15 giorni dall’ultimazione lavori), della SCA, ricevuta versamento effettuato per il pagamento della sanzione pecuniaria (pari a € 154,00 prevista dall’art. 24 del DPR 380/01, c. 3).
· Dichiarazione a firma tecnico abilitato riguardante la documentazione attestante l’approvvigionamento idrico e requisiti degli impianti; il corretto allontanamento delle acque reflue e il corretto smaltimento dei rifiuti solidi.
· Dichiarazione a firma tecnico abilitato riguardante il rispetto delle norme in materia di Inquinamento atmosferico, acustico e luminoso.

Il summenzionato art. 24 fissa, altresì, per la presentazione della SCA, un termine di 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di finitura, pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro (art. 24, comma 3 del d.P.R. 380/01).

Concludendo: non esiste più un vero e proprio certificato di abitabilità/agibilità rilasciato dall’Ente Comunale certificante (Ufficio tecnico). A seguito del cd. Decreto SCIA 2 spetta al proprietario dell’immobile segnalarne l’abitabilità e al tecnico abilitato asseverarne l’agibilità.

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di avv. Raffaele Ambrosca

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