La sottrazione internazionale di figli minorenni


Cosa fare nei casi in cui il genitore straniero porta i figli all’estero senza consenso o non li riaccompagna in Italia
La sottrazione internazionale di figli minorenni
Con l'aumentare dei matrimoni tra coniugi di diversa nazionalità, aumenta di pari passo la casistica di quei genitori stranieri che, in costanza di conflittualità familiare o di separazione, prendono con sé i figli minori e li portano all'estero senza il consenso del genitore italiano.
In questi casi è fondamentale la tempestività dell'intervento del genitore italiano cui sono stati sottratti i figli minori, anche in quei casi in cui, in costanza di separazione, egli non dovesse essere il genitore affidatario. Infatti, andrebbe subito segnalata la indebita sottrazione dei minori alla Autorità Centrale Italiana presso il Dipartimento di Giustizia Minorile. A tale Autorità va inoltrata la domanda secondo una modulistica che la stessa Autorità provvederà a inviare al diretto interessato. Una copia della modulistica va trasmessa al Tribunale per i Minorenni competente, al fine di aprire un fascicolo e di radicare subito la competenza in Italia, prevenendo azioni simili da parte del genitore scappato all'estero con i figli.
Certo, quando il genitore straniero è già all'estero la cosa diventa molto complicata e per tale ragione va subito interessata la delegazione diplomatica italiana più prossima al luogo ove si presume il genitore straniero abbia portato con sé i figli minori. Un nota positiva è che il paese straniero abbia anch'esso, come l'Italia, ratificato con convenzione de L'Aja, che regola la sottrazione internazionale di figli minori.
L'ideale, in caso di avvisaglie di un evento del genere, quali per esempio minacce da parte del genitore straniero di espatriare coi figli minori, sarebbe allertare l'Ufficio Minori presso la Questura, comunicando il proprio dissenso all'espatrio dei figli e chiedendo che tale istanza sia resa nota alle liste di frontiera, in modo da bloccare la cosa sul nascere.
Può verificarsi anche il caso contrario, ovvero del genitore italiano che porti con sé in Italia, dall'estero, il figlio minore, allontanandolo dal genitore straniero che rimane nel suo Paese d'origine. In tal caso l'unica possibilità per il genitore italiano di non incorrere in sanzioni è quella dimostrare che il minore, in quel Paese, non avrebbe potuto aspirare a un sano sviluppo psico-ficiso per situazioni soggettive (incapacità genitoriale o educativa del genitore straniero o di taluno dei parenti stranieri) oppure oggettive (conflitto armato, carenza di strutture sanitarie e scolastiche, epidemie).

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di avv. Massimiliano Arena

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