Lasciare un minore da solo. Quando é reato?

Il reato di abbandono di minore é disciplinato dall’art. 591 c.p. che stabilisce:
“Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato.”
Come espresso nel titolo, in questo caso ci occupiamo di quelle circostanze nelle quali l’eventuale abbandonato sia un minore, tralasciando quindi gli incapaci per malattia o corpo, per vecchiaia o qualsiasi altra ipotesi.
Secondo la legge, un ragazzino o una ragazzina di meno di quattordici anni (o addirittura di diciotto se ci si trovi in uno Stato straniero) deve essere costantemente tenuto in custodia da almeno un soggetto maggiorenne responsabile.
Gli elementi per far sì che si abbia il reato, quindi, sono:
- un soggetto maggiorenne responsabile (genitore, parente, insegnante, babysitter etc.);
- un soggetto minore di anni 14;
- qualsiasi fatto od omissione compiuto da maggiorenne che comporti che il minore resti da solo o abbandonato a sè stesso;
- la consapevolezza da parte del soggetto maggiorenne che il minore resterà da solo.
Vediamo dei casi specifici.
Ipotesi A. Il minore torna a casa da scuola da solo, perchè la scuola lo ha fatto uscire anche se non era presente alcun soggetto idoneo al ritiro.
Ipotesi B. Il minore é già a casa, ma il soggetto responsabile esce di casa, anche per poco tempo.
Ipotesi C. Il minore viene fatto uscire di casa, da solo.
Ipotesi D. Il minore é in compagnia del maggiorenne, il quale tuttavia non presta diligentemente attenzione, non curandosi dei pericoli dell’incolumità fisica del minore.
Ipotesi E. Il minore é fuori casa in compagnia del maggiorenne, il quale però si allontana perdendolo di vista.
In tutte queste ipotesi può configurarsi il reato di abbandono.
Ad esempio nel caso A, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ritenuto colpevoli della morte di un bambino, accidentalmente investito da un autobus dopo essere uscito da solo da scuola (una scuola media), il Miur e l’isituto frequentato che avrebbero dovuto adempiere all’obbligo di vigilanza.
Nell’ipotesi non rileva che il tempo trascorso da solo in casa sia un certo quantitativo, ma solo che vi sia coscienza da parte del maggiorenne di lasciare a sè stesso il minore, che la legge ritiene presuntivamente incapace di badare a sè stesso, essendo del tutto irrilevante sia la “buonafede” (anche solo sottovalutando il rischio) del maggiorenne che abbandona, sia che il minore in questione sia stato abituato, sia particolarmente giudizioso, o che non abbia subito alcun nocumento, essendo questo un reato che si compia anche solo con il “pericolo” di un danno.
Per spiegare meglio l’ipotesi D, immaginiamo che il minore si sia fatto male, ma che il maggiorenne dopo una blanda cura, tralasci di verificare le condizioni di salute del minore, di fatto lasciandolo a sè stesso, nella convinzione di aver fatto il (minimo) necessario. Ad esempio sono state riconosciute colpevoli di detto reato le insegnanti di una scuola materna che hanno solo pulito un’escoriazione con acqua e salviette, lasciandola poi a sè stessa profondamente turbata e dolorante, omettendo di portarla al Pronto Soccorso.
Alla luce di quanto sopra, si raccomanda a tutti i soggetti che si trovino ad essere responsabili di un minore, anche per un breve tempo, di porre in essere tutte le misure idonee al garantirne la sicurezza ed incolumità.
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