L'azione di reintegrazione tra coeredi


Impedire il godimento del bene agli altri coeredi integra gli estremi dello spoglio
L'azione di reintegrazione tra coeredi

La questione in oggetto riguarda la fattispecie, assai frequente, di un bene immobile ereditato da più coeredi.

In particolare, alla morte del de cuius, l’appartamento oggetto della controversia era entrato in successione e suddiviso secondo le quote di legittima tra la moglie superstite e i suoi due figli.

Uno dei due figli aveva occupato l’appartamento impedendo agli altri coeredi di usufruire e addirittura accedervi.

Seppur astrattamente, tutti i coeredi sono legittimati ad usare il bene immobile ereditato; il comportamento tenuto, e cioè quello di privare i coeredi del possesso e godimento del bene ereditato configura gli estremi dello spoglio poiché: “il coerede detentore che impedisce agli altri coeredi il potere di fatto esercitato dal proprio dante causa costituisce spoglio in quanto realizza le condizioni per mutare l’originario compossesso in possesso esclusivo” (Cass. Civ. sent.  n. 17988 del 07/09/2004).

Difatti, la detenzione da parte di un coerede non può privare gli altri coeredi, non detentori, del compossesso dei beni ereditati perché costoro succedono nella stessa situazione possessoria che faceva capo al de cuius senza necessità di alcun atto di materiale apprensione. Integrando gli estremi dello spoglio, tutelabile con l’apposita azione di reintegrazione, “l’atto a mezzo del quale il coerede detentore mira, anche senza violenza materiale a modificare arbitrariamente a proprio vantaggio e in danno degli altri coeredi non detentori la relazione di fatto col bene è tutelabile con l’azione di reintegrazione” (Cass. Civ. . Sezz. II Sent. n. 17988 del 07/09/2004).

Oltretutto, l’escludere da ogni utilizzo, diretto o indiretto, anche occasionale, gli altri coeredi/comproprietari dal godimento del bene fa sorgere in capo a questi ultimi, il diritto ad una indennità di occupazione.

Apparendo indubbio il vantaggio patrimoniale ricevuto dall’occupante esclusivo del bene in comunione così come, conseguentemente, la potenziale perdita patrimoniale subita dai coeredi esclusi dal possesso.

Il bene in questione, infatti, è un appartamento, cioè in grado di produrre quelli che tecnicamente vengono definiti come frutti civili (in parole povere un canone di locazione).

Per queste ragioni, il comproprietario occupante deve riconoscere agli altri contitolari un’indennità di occupazione.

Si tratta di un diritto che deve essere riconosciuto, a prescindere da una deliberazione in tal senso ad opera dell’assemblea dei comproprietari (Cass. Civ. sent. n. 20394/2013).

Per concludere, in situazioni analoghe è sempre consigliabile giungere ad una divisione consensuale del bene in coeredità, onde evitare di subire l’azione di reintegra da parte di uno o più coeredi.

 

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di Avv. Francesco Fasanella

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