Le azioni a difesa della proprietà


Azione di rivendicazione e azione di restituzione: pur tendendo al medesimo risultato hanno natura e presupposti diversi
Le azioni a difesa della proprietà
L’azione di rivendicazione (c.d. rivindicatio) è l’azione petitoria concessa a chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso e/o la detenzione ed è volta, da un lato, a far accertare il diritto di proprietà vantato dal titolare sul bene, dall’altro, a far condannare chi lo possiede o lo detiene alla sua restituzione (ex art. 948 cod. civ.).
L’azione di restituzione non è espressamente definita e disciplinata dal legislatore.
Con la tutela restitutoria si intende una tutela fornita dall’ordinamento giuridico con la quale si ristabilisce lo status quo ante modificato in esecuzione o per effetto di un rapporto giuridico.
L'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi, in quanto con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso, sicchè agisce contro chiunque di fatto la possegga e la detenga, sia al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, che è pertanto tenuto a provare, sia al fine di conseguire il possesso della cosa stessa; invece l'azione di restituzione, di natura personale, ha il suo fondamento nel venir meno del titolo in base al quale la cosa è stata trasferita e tende solo alla riconsegna della cosa stessa, sicchè l'attore può limitarsi a fornire la dimostrazione dell'avvenuta consegna della cosa in base ad un titolo e del successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa.
Tale principio è stato affermato (Cass. Sez. II Civile, Sentenza n. 14135 del 4 luglio 2005) con riferimento ad una domanda di restituzione di un bene immobile asseritamente oggetto di arbitraria occupazione, dal giudice di merito che ha riqualificato la domanda stessa come rivendica.
Infatti colui che agisce in giudizio con l'azione di rivendica deve vincere la naturale presunzione di proprietà da parte del possessore del bene e, pertanto, dovrà dimostrare non solo l'illegittimità del possesso altrui, ma anche la titolarità del proprio diritto di proprietà.
A tal fine non è sufficiente provare in giudizio il proprio atto di compravendita, potendo lo stesso dante causa non essere proprietario, bensì si dovrà provare un acquisto a titolo originario che implica la prova di un proprio possesso ovvero del cumulo del possesso dei vari danti ed aventi causa fino a raggiungere il termine dell'usucapione ventennale.
Gli attori cioè, per provare di essere proprietari devono dimostrare che anche il loro dante causa era effettivo titolare del bene, dovendosi così risalire la catena degli acquisti sino a raggiungere la dimostrazione di un acquisto a titolo originario da parte di un dante causa remoto, ovvero dimostrare l'intervenuta usucapione del bene stesso attraverso il cumulo di successivi possessi "uti dominus".
Mentre il convenuto, riconosciuto possessore del bene controverso, potrebbe astenersi da ogni ulteriore difesa e limitarsi al brocardo "possideo quia possideo" .

La recente pronuncia - Cass.Civ. Sez. UUSS Sent. 28/03/2014 n. 7305 - ha escluso la possibilità per il convenuto di mutare con le proprie difese la natura dell’azione processuale esercitata dall’attore.
La Corte infatti, ha seguito l’orientamento, peraltro prevalente, secondo il quale le difese con cui il convenuto contesta la titolarità del bene in capo all’attore non sarebbero, di per sé, idonee a trasformare l’originaria azione personale di restituzione in azione di rivendica.
Ciò anche per evitare che l’attore venga gravato da un onere probatorio più pesante di quello a cui lo stesso sarebbe tenuto in base alla domanda originariamente formulata.

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di Avv. Patrizia Venti

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