Le nuove procedure esecutive 2016
Le novazioni più rilevanti al codice di procedura sono contenute nelle “Disposizioni in materia di espropriazione forzata”
La nuova Legge 119/16, di conversione del D.L. 59/16, introduce nuovi istituti e modifiche alle esecuzioni e procedure concorsuali. Alle rilevanti novità contenute nel Decreto Legge 27 giugno 2015 n.83, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n.132, si aggiungono, a distanza di pochi mesi, disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive.Le novazioni più rilevanti al codice di procedura civile introdotte dal D.L. 59/2016 sono contenute all’art. 4 "Disposizioni in materia di espropriazione forzata" ed attengono, principalmente, agli elementi contenuti nell’atto di pignoramento, alla vendita dei beni pignorati, alle ipotesi di inefficacia del pignoramento, all’assegnazione in favore di un terzo del bene e, infine, all’opposizione all’esecuzioneDall’analisi delle nuove norme sull’esecuzione forzata emerge che il duplice intervento legislativo si sia concentrato principalmente sulla disciplina del pignoramento, rendendo, tra l’altro, più agevole la ricerca dei beni da pignorare ex art. 492 bis cpc, integrando gli avvertimenti contenuti nell’atto di pignoramento e introducendo una procedura esecutiva che innova rispetto alla precedente disciplina della revocatoria ordinaria.A tal riguardo è stato introdotto l’art. 2929 bis c.c., secondo cui il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore di costituzione di un vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, purché trascriva il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto di disposizione sia stato trascritto.Di contro, il debitore, il terzo assoggettato all’espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo hanno la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 e ss c.p.c. al fine di contestare sia la sussistenza dei presupposti richiesti dalla nuova norma, sia la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.Il pignoramento deve ora contenere l’avviso che l’opposizione - fatte salve le ipotesi in cui sia fondata su fatti sopravvenuti - è inammissibile se proposta dopo l’ordinanza che dispone l’assegnazione o la vendita del bene.Peraltro, in tema di opposizione al titolo esecutivo, la nuova formulazione dell’art.648 c.p.c. stabilisce che il giudice dell’opposizione sia tenuto a concedere la provvisoria esecutività del titolo relativamente alla parte del credito non contestato.L’art. 4 lett. c, in merito alla vendita dei beni pignorati per mezzo di un concessionario ex art. 532 c.p.c., prevede che il giudice fissi con ordinanza il numero complessivo, comunque non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, oltre ai criteri per determinare i relativi ribassi, alle modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e al termine finale (non superiore a sei mesi) alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. La norma è retroattiva.Inoltre, per effetto della modifica dell’art.591, secondo comma, c.p.c., il giudice può disporre, per ogni tentativo di vendita del bene, un ribasso del prezzo fino al limite di un quarto a quello precedente, e, successivamente, fissarne un ulteriore, in aggiunta ai tre precedenti, in cui il predetto prezzo è diminuito fino alla metà.Riguardo la custodia del bene pignorato, laddove sia stata disposta la liberazione dell’immobile pignorato, il custode ha ora l’onere di portare a esecuzione l’ordine del giudice dell’esecuzione immobiliare - eventualmente con l’ausilio della forza pubblica - secondo le disposizioni dallo stesso impartite, senza che a tal fine sia necessaria la preventiva notifica dell’atto di precetto per la consegna e il rilascio di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c.La lettera g) dell’art. 4 D.L. 59/2016 introduce l’art. 590 - bis c.p.c. "Assegnazione a favore di un terzo", secondo cui il creditore assegnatario a favore di un terzo, deve dichiarare in cancelleria il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare nei cinque giorni successivi alla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla sua comunicazione.In mancanza, il trasferimento è disposto in favore del creditore, ancorché gli obblighi derivanti dalla presentazione dell’istanza di assegnazione sono, in ogni caso, esclusivamente a carico del creditore. Infine, i professionisti delegati alle vendite dovranno essere iscritti in un apposito registro ed avere assolto a specifici obblighi di formazione.
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