Le unioni civili


Il nuovo testo del ddl sulle unioni civili del 6 ottobre 2015
Le unioni civili
Mentre riprende in Senato la discussione sul disegno di legge sulle unioni civili (il cosiddetto ddl Cirinnà), vediamo come si compone il testo nella sua versione più recente (ottobre 2015).
Attualmente il ddl è composto di 23 articoli, suddivisi in due Capi: il primo Capo, in dieci articoli, è dedicato alle unioni civili tra persone dello stesso sesso; il secondo Capo, in tredici articoli, è intitolato alla disciplina della convivenza.
L'art. 1 riconosce innanzitutto l'unione tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale.
Ai sensi dell'art. 2, due persone maggiorenni dello stesso sesso potranno costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. Presso gli uffici dello stato civile di ogni Comune d'Italia dovrà essere istituito un registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e verrà redatto un documento attestante la costituzione dell'unione, nel quale - oltre alle generalità delle parti e dei testimoni - dovrà essere indicato il regime patrimoniale prescelto.
Le parti potranno stabilire di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, e ciascuno potrà anteporre o posporre, al cognome comune, il proprio se diverso.
Per quanto riguarda i diritti e i doveri derivanti dalla unione civile tra persone dello stesso sesso, l'art. 3 del ddl ricalca la disposizione dell'art. 143 c.c. (Diritti e doveri dei coniugi) con lo stabilire che l'unione civile tra persone dello stesso sesso comporta per entrambe le parti l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione; entrambe hanno altresì l'obbligo di contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.
In generale, il ddl richiama l'applicazione, alle unioni civili, della maggior parte delle norme sul matrimonio (comunione dei beni, fondo patrimoniale, separazione dei beni, impresa familiare, alimenti, ordini di protezione), sulla successione, sullo scioglimento del matrimonio e della separazione.
Per quanto riguarda invece l'adozione, questa è limitata ai casi previsti dall'art. 44, lett. b) della legge 184/1983: questo significa che se la legge verrà approvata nel testo attualmente in discussione, il partner dell'unione civile avrà facoltà di adottare il figlio biologico o adottivo dell'altro. E' noto che tale previsione, contenuta nell'art. 5, è uno dei punti più controversi del ddl.
L'art. 7 prevede infine che alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Il secondo Capo del ddl è intitolato alla disciplina della convivenza; a tal fine si intendono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione né da matrimonio o unione civile.
All'art.12 si precisa il contenuto della reciproca assistenza, stabilendo che i conviventi di fatto avranno i medesimi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario e che, in caso di malattia o ricovero, i conviventi di fatto avranno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali.
Inoltre, ciascun convivente di fatto potrà designare l'altro quale suo rappresentante qualora, in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e volere, sia necessario assumere decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per le decisioni in tema di donazione di organi e trattamento del corpo.
L'art. 13 stabilisce il diritto, per il convivente superstite non proprietario, di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo di due anni (tre se il convivente superstite è genitore di figli minori o disabili), oppure per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni e comunque non superiore a cinque.
Nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, potranno godere di tali titoli o cause di preferenza anche i conviventi di fatto (art. 14).
Anche il convivente avrà diritto, in caso di cessazione della convivenza, di ricevere dall'altro convivente quanto necessario per il suo mantenimento, purchè ricorrano i presupposti di cui all'art. 156 c.c.; e al convivente di fatto, il quale presti stabilmente la sua opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, spetterà una partecipazione agli utili dell'impresa familiare.
Gli articoli 19, 20 e 21 illustrano la disciplina dei contratti di convivenza, in forza dei quali i conviventi di fatto potranno disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, prevedendo, per esempio, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune.

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di avv. Livia Tomassini

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