Permettendo l'adozione anche alle famiglie affidatarie, la legge garantisce la continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare
Con la legge 19 ottobre 2015, n. 173, il Parlamento ha introdotto, in via definitiva, «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuita' affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.» Le modifiche sono intervenute all'art. 4 con l'introduzione degli articoli 5-bis, ter e quater, per il quali, rispettivamente «Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall’articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull’adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria». «Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all’interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento». «Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento». Le nuove disposizioni recepiscono largamente la prassi applicativa della legge sull'affido famigliare che, pur prevedendo l'affidamento dei minori che fossero temporaneamente privi, all'interno delle famiglie di origine, delle condizioni indispensabili ad un sano ed equilibrato sviluppo psicofisico, era ed è strutturata nella prospettiva di un reinserimento dei minori stessi all'interno della famiglia di provenienza. Secondo il disegno normativo originario, laddove, invece, la famiglia di provenienza non riuscisse a superare le difficoltà che avevano determinato l'affidamento ad altra famiglia, la conseguenza diretta di ciò era l'adozione, con l'effetto di un ulteriore cambiamento di famiglia per il minore coinvolto. Grazie alla recentissima modifica legislativa, è anche prevista la possibilità di passare all'adozione senza la necessità di cambiare famiglia. Si realizza così un sistema più razionale che vede la possibilità, da un lato, di un'adozione diretta del minore che non abbia possibilità alcuna di rientrare nella sua famiglia di origine, dall'altro, dell'adozione del minore che, pur introdotto in una famiglia con la prospettiva di un recupero della sua situazione famigliare, laddove ciò non sia avvenuto, non si trova costretto a cambiare ancora famiglia, come invece avvenuto sino ad oggi, con la legge vigente, prima delle recentissime modifiche. In tutto questo si prevede anche la necessaria partecipazione del minore il quale viene ascoltato, rispetto alla possibilità dell'adozione, compatibilmente con la sua capacità di discernimento. Questa possibilità è garantita anche a livello processuale, con un'attenta e coerente modifica della legge laddove, all'art.5, è previsto che «L’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore». Occorre anche notare come il legislatore preveda che tutto questo processo si attiva su istanza della famiglia affidataria, la quale chieda di poter adottare il minore che si sia venuto a trovare, durante l'affidamento famigliare, in condizioni di non poter più fare rientro nella propria famiglia di origine; così anche, dal lato opposto, laddove invece l'affidamento raggiunga il suo scopo con il rientro del minore nella propria famiglia di origine, la legge prevede che sia comunque tutelata, se rispondente all’interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento, in tal modo costituendo una struttura a protezione degli affetti che la logica della tutela giuridica va a comprendere rispettandoli e valorizzandoli proprio all'interno di quello sviluppo psicofisico che la legge intende assicurare. Con queste modifiche si realizza nella pratica, il disegno puerocentrico che la legge legge 4 maggio 1983, n. 184 reca, come progetto strutturale dell'istituto di tutela dell'infanzia abbandonata, nel titolo laddove si riferisce alla «continuita' affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare».
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