Lesioni alla sfera sessuale


Risarcimento del danno alla sfera sessuale all'interno della coppia
Lesioni alla sfera sessuale
Nell'ambito del matrimonio, un aspetto fondamentale è occupato dalla sfera sessuale della coppia che, come sempre più spesso accade, può determinare anche il fallimento dell'unione coniugale.
È di tutta evidenza quindi che l'eventuale danno alla sfera sessuale assume una particolare rilevanza all'interno dell'unione in quanto oggetto di risarcibilità.
Seppur consapevoli che il tema del risarcimento del danno nell'ambito sessuale possa apparire fuori luogo ed inaspettato, bisogna ricordare che la vita sessuale rappresenta uno dei pilastri su cui si fonda l'unione coniugale ed allo stesso tempo, porta al benessere ed alla serenità della coppia.
Da ciò deriva che la perdita della capacità sessuale compromette questo equilibrio e lo stesso stato coniugale.
Dato che il congiungimento fisico rappresenta un diritto del coniuge, risulta evidente che ogni illecita ingerenza esterna che comprometta la libertà di scelta del coniuge, rappresenta una "lesione". In quanto tale può determinare il diritto al risarcimento.
Il primo riferimento normativo in tal senso viene ricordato dallo stesso celebrante, il quale dopo lo scambio degli anelli legge l'art. 143 cc sui diritti e doveri che derivano dal matrimonio. Fra questi, vi è l'obbligo di fedeltà fra i coniugi.
È chiaro che in virtù del matrimonio contratto, i coniugi hanno l'obbligo di fedeltà esclusivo col coniuge. Da ciò discende che se uno dei coniugi si trovi nella condizione di non potersi unire carnalmente col coniuge, automaticamente estende la sua privazione anche all'altro coniuge.
Sempre l'art. 143 cc parla di comunione materiale e spirituale che comprende in se la reciproca attività sessuale e che ciascuno dei coniugi può esercitare e deve consentire all'atro coniuge di esercitare.
La giurisprudenza tende a far rientrare i rapporti sessuali tra i coniugi all'interno della nozione di comunione materiale che, peraltro, è già indicata anche in altre norme quali l'art. 122 cc "l'esistenza di una malattia fisica o pschica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale".
Al contrario, detta tutela non si estende alla convivenza more uxorio poiché difetta di del vincolo affettivo giuridico rappresentato dall'ufficialità del matrimonio.
Per meglio comprendere il concetto giuridico, sarà opportuno riportare un caso verificatosi qualche anno fa.
Un medico, nell'esercizio della propria attività professionale, lese l'integrità fisica di una donna provocandole una seria lesione che le determinò l'impossibilità ad avere rapporti sessuali. La condotta del medico venne ritenuta lesiva, oltre che del danno diretto alla donna, anche del marito che è stato indirettamente privato ad avere rapporti intimi con la moglie. La Cassazione ha ritenuto che il marito dovesse essere risarcito.
Il medico in questione si è trovato, pertanto, esposto alla duplice responsabilità nei confronti di entrambi i coniugi che avevano il diritto di chiedere il risarcimento sulla base di alcuni parametri quali l'età, il tenore di vita sostenuto, il lasso di tempo trascorso in famiglia ecc.
Avv. Giampaolo Pisano

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di Avv. Giampaolo Pisano

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