Leverage cash out: necessaria un analisi caso per caso


Recenti pronunce di merito e di legittimità sono spesso pro-Contribuente nei casi in cui questo riesca ad adeguatamente evidenziare valide ragioni extrafiscali
Leverage cash out: necessaria un analisi caso per caso

Per leverage cash out si intende la concatenazione di azioni volte, nell'ordine: 

  1. alla rivalutazione fiscale di quote o azioni detenute da persone fisiche nella target con affrancamento fiscale variabile in base al periodo storico (2% / 4% / 8% / 10% / 11%); 
  2. alla loro successiva cessione ad un impresa veicolo con concordato pagamento dilazionato; 
  3. alla fusione di target con new.co o in alternativa alla distribuzione di dividendi (detassati per il 95%) da target a veicolo 
  4. al pagamento del prezzo delle quote/azioni mediante - di fatto - l'utilizzo delle riserve della target.

L'opportunità è presto svelata, anche se non sempre integra i connotati abusivi voluti dall'amministrazione finanziaria e concerne la possibile "trasformazione" di redditi di capitale (oggi tassati uniformemente al 26%) in reddito diverso sul quale si è previamente pagata la più mite imposizione sostitutiva.

Tale operazione, specialmente su operazioni perfettamente circolari ovvero dove vi sia perfetta coincidenza, anche nelle percentuali di partecipazione, tra i soci della società target e quelli della società veicolo, è stato contestato dall'Agenzia delle Entrate in numerose verifiche fiscali.

Ciò posto, la legittimità civilistica dell'operazione non appare più elemento di discussione in dottrina. Permane solo, dal punto di vista fiscale, la necessità di identificare con precisione il confine tra legittimità - o meno - dell'operazione.  Legittimità che la giurisprudenza ha contribuito ad identificare qualora:

  • vi siano vaPer leverage cash out si intende la concatenazione di azioni volte, nell'ordine, alla rivalutazione fiscale di quote o azioni detenute da persone fisiche, la loro cessia supporto dell'architettura congetturata dal Contribuente e consistente, a titolo di esempio, nella volontà di riorganizzare il gruppo societario ed i relativi assetti, anche in ottica di passaggio generazionale;
  • non vi sia un indebito risparmio di imposta posto che ci si è limitati ad esercitare la libera scelta tra percorsi alternativi consentiti dall'ordinamento.

A nostro avviso, dirimente e maggiormente pregnante anche in ottica di pianificazione di tali operazioni, è l'esistenza e la possibilità di dimostrare le valide ragioni extra-fiscali non marginali sin dall'inizio del contradditorio preventivo obbligatorio.

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di Antonio Borghetti

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