Linee guida sul mantenimento dei figli e sulle spese straordinarie


Nuovo protocollo in materia di diritto di famiglia sottoscritto nel 2018 dal Tribunale di Bolzano
Linee guida sul mantenimento dei figli e sulle spese straordinarie

Il 6 settembre 2018 il Tribunale di Bolzano, la Procura della Repubblica di Bolzano, l'Ordine degli Avvocati di Bolzano e l’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia/Sezione di Bolzano hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa contenente "Le nuove linee guida sul mantenimento dei figli e spese straordinarie”, con il precipuo intento, nel prioritario interesse dei figli, di individuare una prassi condivisa fra magistrati ed avvocati volta a risolvere o quantomeno limitare le ragioni del conflitto nel momento della crisi familiare.


Nel Protocollo, oltre a precisare i criteri generali per la determinazione dell'entità del contributo al mantenimento, vengono fornite delle importanti indicazioni in merito alla durata del contributo al mantenimento e all’indipendenza economica dei figli.

Si precisa infatti:
•    l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, bensì perdura finché i figli non abbiano raggiunto l'indipendenza economica, ovvero siano stati posti nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficienti;
•    l'obbligo di versare l'assegno per il mantenimento del figlio non cessa nel caso in cui il medesimo inizi un apprendistato e percepisca quindi uno stipendio regolare;
•    eventuali lavori stagionali dei figli non autorizzano una riduzione o un'interruzione del contributo al mantenimento previsto;
•    una volta che i figli abbiano concluso la formazione scelta e percepiscano un proprio reddito, vivendo tuttavia ancora con uno dei genitori, questi ultimi non sono più obbligati a provvedere al loro mantenimento.


Con riferimento alle spese straordinarie, il Protocollo elenca le seguenti macroaree di spese straordinarie:
1.    Spese mediche nella misura non coperta dal Servizio Sanitario Pubblico e richieste dal pediatra/medico di base, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione medica, protesiche e terapeutiche, nonché quelle dentistiche e ortodontiche; i ticket delle prestazioni sanitarie; spese per occhiali da vista;
2.    Spese scolastiche: rette, imposte e costi di iscrizione all'asilo nido (anche "Tagesmutter") ed infantili nonché alle scuole di ogni grado, rette e tasse universitarie, corsi di specializzazione e master; libri di testo; alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli; spese per gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private; attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (ad es. computer); cartella scuola inizio anno scolastico; attrezzatura tecnica specifica; spese di trasporto da e per la sede universitaria;
3.    Spese extrascolastiche: spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago e pertinenti attrezzature ed abbigliamento; centro ricreativo estivo e gruppo estivo; soggiorni estivi, di studio, sportivi; spese per il conseguimento della patente; spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione dei figli; viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio.


Con riferimento alle spese di alloggio e alle spese universitarie il Protocollo precisa:
•    Le spese per l'alloggio dei bambini e degli adolescenti: qualora la famiglia sia tenuta a finanziare un importo di esigua entità per l'alloggio, questo andrà a carico del genitore collocatario, in quanto le spese del medesimo per il vitto e l'alloggio del figlio diminuiscono per effetto della permanenza in residenza. Se, tuttavia, le spese che la famiglia sia tenuta effettivamente a corrispondere per l'alloggio presso la residenza raggiungono notevole entità, dette spese andranno ripartite fra i genitori a titolo di spese straordinarie; in tale ipotesi, ove ricorrano giusti motivi in concreto, potrà ridursi lievemente il contributo ordinario.
•    Riguardo alle spese universitarie, nel caso di figli studenti "fuori sede", è consigliato prevedere che il contributo al mantenimento debba essere versato direttamente al figlio. A seconda di quanto spesso il figlio si trattenga ancora nella originaria dimora, può essere tuttavia necessario mantenere l'obbligo di versare un contributo al genitore presso il quale il figlio prevalentemente risieda quando non si trova nella sede universitaria (fine settimana, ferie, ecc.).


Si precisa infine che non sono mai da considerare spese straordinarie e sono quindi contemplate nell'assegno di mantenimento o nel mantenimento diretto, le spese per
- vitto, alloggio, utenze abbigliamento, cura ed igiene personale del figlio;
- attività del tempo libero intraprese dal figlio da solo (ad es. cinema, feste ed eventuali regali, attività conviviali) o con il genitore collocatario;
- mensa scolastica;
- medicinali da banco
- spese per trasporto urbano (ad. es. "ABO+" per alunni)
- spese per uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
- ricarica cellulare.
 

 

Articolo del:


di Avv. Mara Butti

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