Liquidazione dei compensi in appello


Compensazione illegittima da parte del Giudice d'appello dei compensi nei due gradi di giudizio per soccombenza reciproca
Liquidazione dei compensi in appello
Caso
la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso proposto da un contribuente, condannandolo al pagamento delle spese legali a favore dell'ufficio; avverso tale sentenza veniva proposto appello alla Commissione Tributaria Regionale che, in accoglimento dello stesso, riformava la sentenza impugnata, con accoglimento del ricorso di primo grado; la CTR però, nonostante l'accoglimento dell'appello, compensava le spese dei due gradi di giudizio con una motivazione illegittima dal seguente tenore:
"riguardo alle spese di giudizio si ritiene di doverle compensare in virtù della reciproca soccombenza nei due gradi di giudzio".
E` pacifico che il cittadino che impugna una sentenza in appello abbia visto rigettarsi la propria domanda in primo grado e propone appunto l'appello per ottenere la riforma della sentenza che, se l'appello viene accolto, sostituisce la pronuncia di primo grado.
Avverso la sentenza della CTR veniva proposto ricorso per cassazione per ottenere la modifica della sentenza d'appello nella parte in cui illegittimamente compensava le spese dei due gradi di giudizio, senza nulla statuire sulle spese pagate dal cittadino a fronte della condanna di primo grado.
La Suprema Corte di Cassazione, con motivazione semplificata nell'ordinanza n. 20261/17, cassava la sentenza di secondo grado della CTR, stabilendo che il cittadino aveva diritto sia alla liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio sia alla restituzione delle spese di lite pagate a fronte della condanna, poi annullata, del primo grado, stabilendo (o meglio enunciando un principio che avrebbe dovuto essere già incontestabile) il seguente principio di diritto:
"la compensazione delle spese di lite può avvenire nel caso in cui ci sia soccomenbenza reciproca delle parti - le quali si vedano accogliere parzialmente le loro reciproche domande - soltanto nel caso in cui la soccombenza sia all'interno del medesimo grado di giudizio; la sentenza di secondo grado che riforma quella di primo grado si sostituisce alla stessa e, quindi, nel caso in cui l'appellante risulti totalmente vittorioso in appello, vedendosi accogliere le domande proposte, non può darsi luogo a compensazione delle spese in quanto non esiste soccomenbenza con il precedente grado di giudizio che deve intendersi ormai riformato".
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR che, purtroppo come spesso succede, riporta decisioni assolutamente illegittime sulla liquidazione delle spese legali.

Articolo del:


di Avv. Antonio Mancini

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