Lo scioglimento dell'unione civile


La nuova disciplina introduce una procedura più semplice rispetto a quella prevista per il matrimonio
Lo scioglimento dell'unione civile
Molte sono le analogie tra unioni civili e matrimonio tanto che si può affermare che, fatta eccezione per le norme dettate in materia di filiazione (che, per volontà dell'attuale legislatore, non si applicano alle unioni civili) e salvo altre eccezioni (v. ad esempio l'obbligo di fedeltà, che nelle prime non sussiste), tra i due istituti vi sia una sostanziale simmetria.

Una parziale differenza tra le due figure giuridiche, tuttavia, sussiste anche per quanto riguarda la procedura prevista per ottenere lo scioglimento dell'unione civile. Il rinvio che la legge n. 76/2016 (dettata in materia di unioni civili) fa all'art. 3 della legge sul divorzio, infatti, pur richiamando la maggior parte delle ipotesi ivi previste, esclude ogni riferimento alla separazione.

Dal combinato disposto delle due leggi (quella sulle unioni civili e quella sul divorzio) si evince, pertanto, che la coppia unita civilmente che voglia sciogliere il vincolo sorto con l'unione civile, non dovrà ricorrere preventivamente alla separazioen personale, ma dovrà semplicemente limitarsi a manifestare, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile (Art. 24 legge 76/2016).

A quel punto, decorsi tre mesi, le analogie cessano in quanto anche chi vuole ottenere lo scioglimento dell'unione civile, dovrà chiedere il divorzio secondo la stessa procedura prevista per le coppie unite in matrimonio. Stesse modalità, stesso procedimento, stessa possibilità di chiedere la corresponsione di un assegno divorzile, stessi diritti etc...
Avv. Marco Ranni

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di Avv. Marco Ranni

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