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Lo Statuto dei Consorzi di Tutela Vinicoli dopo il Decreto Attuativo


Novità del Decreto Attuativo 18.07.2018 per la redazione degli statuti dei consorzi di tutela vinicoli
Lo Statuto dei Consorzi di Tutela Vinicoli dopo il Decreto Attuativo

Consorzi di Tutela Vinicoli
Decreto attuativo 18 Luglio 2018

“LO STATUTO DEL CONSORZIO:
CRITERI ED INDICAZIONI PER UNA BUONA REDAZIONE”

Innanzitutto, ritengo doveroso delineare il quadro normativo entro il quale muoversi.


FONTI NORMATIVE

Codice Civile: artt. 2602/2620, fornisce l’inquadramento generale e fissa i tre criteri giuridici essenziali affinché si possa parlare di Consorzi e della loro costituzione: si tratta di un Contratto, in Forma Scritta, tra Imprenditori (così come definiti dallo stesso codice ex artt. 2082 e ss).
Legge 12.12.2016 n. 238: come noto, fino alla fine del 2016, il mondo giuridico del vino non aveva una propria legislazione di riferimento. Ci si districava nell’applicazione al caso concreto di norme di Diritto Alimentare e, soprattutto, dei Regolamenti Europei: questi ultimi restano ma, almeno, si è dotata la disciplina di uno strumento autonomo, di lettura ed applicazione più immediata.
Tra gli articoli di tale norma, l’art. 41 è dedicato, in modo espresso, alla costituzione ed attività dei Consorzi di Tutela.
Decreto attuativo 18.07.2018: a luglio scorso, con effettiva attuazione ad ottobre, è stato emesso il decreto attuativo che, nella sua finalità, dovrebbe rendere concreti e pragmatici alcuni principi enunciati con la precedente Legge del Vino del 2016 ed indicare gli adempimenti necessari al riconoscimento del Consorzio da parte del Ministero.
In realtà, uno statuto redatto oggi potrebbe essere quasi del tutto sovrapponibile a quelli già in essere: per altro, tutti più o meno simili, se non identici.
E’ per questo che, dato anche il tempo a disposizione, mi soffermerò più sugli elementi critici del decreto stesso.


STATUTO

ART. 3
Si ribadisce che tutte le norme indicate nel decreto stesso dovranno fare salve e rispettare, in ogni caso, quelle del codice civile.
In realtà il codice, ragionando in modo ovviamente civilistico e qualificando il consorzio nel suo essere “contratto”, indica alcuni elementi essenziali: i quali, a ben vedere, sono di più di quelli richiesti dal Decreto come fondamentali per redigere uno statuto a regola.
Personalmente, e come del resto evidente anche dalla stesura di tutti gli statuti consortili oggi presenti, opterei per implementare l’elenco indicato nel decreto anche con quelle previsioni del codice civile non riportate.
Si ribadiscono i soggetti che possono essere associati ai consorzi: Vinificatori, Viticoltori e Imbottigliatori.
Norme Transitorie
Utile partire dalle norme transitorie perché impongono ai consorzi, ai fini della riconferma del riconoscimento ministeriale, di adeguare lo statuto e trasmetterne gli atti relativi al Ministero, entro un anno dalla entrata in vigore del Decreto Attuativo, ovvero entro il 06 ottobre 2019.
ART. 3 Comma a)
Questa è previsione che non va sottovalutata: lo statuto DEVE riportare in modo esatto e completo il nome della Denominazione (o delle denominazioni) per il quale il Consorzio viene costituito e per il quale dovrà operare. NON deve assolutamente esserci divergenza tra la Denominazione riconosciuta dal Ministero e quella indicata nello statuto consortile.
ART. 3 Comma b)
Tale norma è in realtà zoppa: perché nell’indicare i criteri di individuazione dei soggetti ai quali garantire l’accesso al Consorzio, rimanda espressamente ed esclusivamente all’art. 64 della L. 238/2016.
La situazione, in realtà, si è modificata: perché sono stati promulgati due diversi decreti che, in modo autonomo, stabiliscono i controlli per i vini DOC, DOCG e IGT, ed i vini privi di queste denominazioni. Sono il Decreto n. 7552 del 02.08.2018 e n. 6778 del 18.07.2018. La norma pertanto dovrà essere integrata con il riferimento ai Decreti successivi.
Art. 3 Comma e)
Quanto all’Organo di controllo, oltre alla facoltà di scegliere tra una composizione collegiale o monocratica, è importante evidenziare come vi siano differenze sostanziali tra le figure del Revisore Contabile e Legale: per certificabilità o meno di dati e poteri ispettivi.
Componimento Amichevole
Norma dubbia e limitante: perché solo Arbitrato e non, ad esempio, anche Mediazione Civile che, per altro, garantisce la terzietà, ha tempi certi e rapidi, con costi assai contenuti e molto inferiori all’arbitrato? Senza dubbio, la disposizione presenta aspetti di criticità e, forse, di legittimità.

 

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L'autore è esperto in Diritto di famiglia
Avv. Gianfranco Tripodi
VIA MARZIALE CERUTTI 11
25017 - Lonato del Garda (BS), Lombardia


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