Locazione ad uso abitativo


In tema di recesso dal contratto di locazione ad uso abitativo, il legislatore riconosce una maggior tutela alla parte conduttrice
Locazione ad uso abitativo
In tema di recesso dal contratto di locazione ad uso abitativo, il legislatore riconosce una maggior tutela alla parte conduttrice, cui è infatti riconosciuta la possibilità di recedere dal contratto di locazione per gravi motivi in qualsiasi momento, pur dando un preavviso al locatore di almeno sei mesi, mentre la posizione del locatore è sostanzialmente più complessa e vincolata in quanto strettamente connessa alla durata minima garantita del contratto di locazione medesimo (cd. "quattro anni più quattro" - art. 2 Legge. 431/98).
La questione è disciplinata in particolare dall’art. 3 della legge n. 431/1998 il quale prevedere espressamente: "1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Ciò premesso, qualora il locatore sia seriamente intenzionato a liberare l’immobile di sua proprietà senza attendere la scadenza naturale del contratto di locazione stipulato, dovrà quindi inviare al conduttore a mezzo raccomandata a.r. sei mesi prima della scadenza del primo quadriennio esprimendo formalmente il diniego al rinnovo del contratto alla prima scadenza adducendo uno dei motivi sopra elencati.

Per opportuna chiarezza si precisa che in tema di diniego di rinnovo del contratto di locazione ad uso abitativo secondo la suddetta norma (art. 3, Legge 431/1998) alla prima scadenza, nella comunicazione del diniego di rinnovazione del contratto deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dallo stesso articolo, sul quale la disdetta è fondata. Tale norma (art. 3, Legge 431/1998) deve essere intesa nel senso che essa impone una specificazione precisa ed analitica della situazione dedotta, con riguardo alle concrete ragioni che giustificano la disdetta, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica della serietà e della realizzabilità della intenzione dedotta in giudizio e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa la effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato nella ipotesi in cui il conduttore estromesso reclami l'applicazione delle sanzioni previste a carico del locatore dall'art. 3 della stessa legge (in questo senso si è espressa recentemente Cassazione civile , sez. III, sentenza 16.01.2013 n° 936 ).

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di Avv. Mariagrazia Serato

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